DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 728

Type DPR
Publication 1967-07-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Scienza politica;

Scienza dell'Amministrazione;

Storia delle istituzioni politiche;

Storia economica;

Elementi di diritto ecclesiastico;

Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane.

Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "Terapia medica sistematica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 110. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Scienza politica; Scienza dell'Amministrazione; Storia delle istituzioni politiche; Storia economica; Elementi di diritto ecclesiastico; Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "Terapia medica sistematica".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 110. - GRECO

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