DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 744

Type DPR
Publication 1967-05-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni. In tali sensi e' modificato il termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192.

Art. 2

Sono riammesse in termine le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata intempestivamente prodotte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o, comunque, entro i novanta giorni dalla data medesima.

SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 11. - CARUSO

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