DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 759
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 della legge 3 maggio 1955, n. 405;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge predetta;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
All'art. 8 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, e' aggiunto il seguente comma: "Il nastrino relativo alle medaglie concesse ad ufficiali della Guardia di finanza avra' nella parte mediana una stelletta di oro per la medaglia d'oro, una stelletta di argento per la medaglia d'argento, una stelletta di bronzo per la medaglia di bronzo".
Art. 2
Il primo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Le segnalazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 devono essere trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il 31 gennaio di ciascun anno".
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 9. - CARUSO
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