DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. 760
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di:
"Storia dell'Asia centrale".
Art. 82. - Alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunta la seguente:
"L'esame di Chimica biologica non puo' essere sostenuto se non abbiano gia' superato gli esami di "Chimica" e di "Fisica"".
Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto quello di: "Mineralogia sistematica".
Art. 103. - L'insegnamento complementare di: "Cristallografia strutturale" del corso di laurea in Scienze geologiche e' soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: "Cristallografia".
Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: "Biologia molecolare" e "Farmacologia applicata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 17. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di: "Storia dell'Asia centrale". Art. 82. - Alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunta la seguente: "L'esame di Chimica biologica non puo' essere sostenuto se non abbiano gia' superato gli esami di "Chimica" e di "Fisica"". Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto quello di: "Mineralogia sistematica". Art. 103. - L'insegnamento complementare di: "Cristallografia strutturale" del corso di laurea in Scienze geologiche e' soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: "Cristallografia". Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: "Biologia molecolare" e "Farmacologia applicata".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 17. - CARUSO
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