LEGGE 9 agosto 1967, n. 766

Type Legge
Publication 1967-08-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a de correre dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo aggiuntivo che modifica ed integra la Convenzione stipulata il 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia firmata a Parigi il 29 ottobre 1958 per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un Accordo aggiuntivo a tale Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. Giovanni Fornari, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Francia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Signor Gilbert de Chambrun, Ministro plenipotenziario, Direttore delle Convenzioni amministrative e degli Affari consolari al Ministero degli affari esteri i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il paragrafo 1 dell'art. 2 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "La presente Convenzione determina le regole applicabili alle seguenti imposte: A. - Per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sui redditi dei fabbricati, 2) l'imposta sui redditi dei terreni, 3) l'imposta sui redditi agrari, 4) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito, 6) l'imposta sulle societa' per quanto riguarda la componente reddito e non la componente patrimonio, 7) la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'. B. - Per quanto concerne la Francia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, (impot sur le revenu des personnes physiques) 2) l'imposta complementare, (taxe complementaire) 3) l'imposta sugli utili delle societa' e degli altri enti morali. (impot sur les benefices des societes et autres personnes morales).

Accordo-art. 2

Articolo 2 L'articolo 8 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Paragrafo 1°. - I dividendi pagati da una societa' che e' domiciliata in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato. "Paragrafo 2°. - Tuttavia tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la societa' che corrisponde i dividendi e' domiciliata e secondo la legislazione di detto Stato ma l'imposta cosi' determinata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' d'applicazione di detta limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono pagati. "Paragrafo 3°. - Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni da azioni o diritti di godimento, da quote di miniere quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la societa' distributrice ha il suo domicilio. "Paragrafo 4°. - Le disposizioni dei paragrafi 1° e 2° non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la societa' che paga i dividendi e' domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5".

Accordo-art. 3

Articolo 3 L'articolo 9 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Paragrafo 1°. - Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. "Paragrafo 2°. - Tuttavia, gli interessi possono essere assoggettati ad imposta nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' stabilita non puo' eccedere il 15% dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione. "Paragrafo 3°. - Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei fondi pubblici, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, o dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. "Paragrafo 4°. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1° e 2° non si applicano qualora il beneficiario degli interessi, domiciliato in uno Stato contraente abbia, nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5. "Paragrafo 5°. - Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo Ente locale o una persona domiciliata in detto Stato. "Paragrafo 6°. - Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati contraenti e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione".

Accordo-art. 4

Articolo 4 Alla Convenzione del 29 ottobre 1958 viene aggiunto l'articolo 9-bis che stabilisce quanto segue: "I redditi delle societa' di persone sono tassabili, in base alla loro natura, seguendo le disposizioni della presente convenzione e conformemente alla legislazione di ciascuno Stato".

Accordo-art. 5

Articolo 5 L'articolo 10 della Convenzione del 29 ottobre 1956 e' modificato come segue: 1. - Nel paragrafo 1 (comma secondo) di tale articolo le parole "tassa proporzionale francese" e nel paragrafo 2 dello stesso articolo le parole "tassa proporzionale sul reddito di capitali mobiliari" sono sostituite dalle parole "ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche". 2. - Il paragrafo 2 dell'articolo 10 e' cosi' completato: "ma gli utili distribuiti da quest'ultima societa' ed assoggettabili alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi delle persone fisiche, saranno, all'occorrenza, aumentati, per la determinazione della base imponibile, di ogni utile e beneficio che la prima avra' indirettamente ottenuto dall'altra societa' nelle condizioni previste negli articoli 5 e 6 della Convenzione".

Accordo-art. 6

Articolo 6 L'articolo 21 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' soppresso.

Accordo-art. 7

Articolo 7 L'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Resta stabilito che la doppia imposizione e' evitata come segue: "1. - Uno Stato contraente non puo' comprendere nella base imponibile delle imposte sul reddito contemplate nell'art. 2, i redditi la cui tassazione e' esclusivamente riservata all'altro Stato contraente in virtu' della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta afferente ai redditi, la cui tassazione e' ad esso attribuita, applicando l'aliquota corrispondente all'insieme dei redditi tassabili secondo la propria legislazione. "2. - Per quanto riguarda i dividendi, di cui all'art. 8, e gli interessi, di cui all'art. 9, lo Stato del domicilio imputera' all'imposta afferente a tali dividendi o interessi l'imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dai citati articoli. Tuttavia, in Italia, l'imputazione verra' effettuata soltanto se questi dividendi o interessi siano assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile. Nel caso in cui questa imposta non e' applicabile in virtu' della legislazione italiana, l'imputazione verra' effettuata soltanto se l'imposta afferente a questi dividendi o interessi risultera' superiore al 20 per cento ed in tale caso potra' trovare applicazione solo per la parte eccedente detta percentuale".

Accordo-art. 8

Articolo 8 Dopo l'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958, viene aggiunto l'articolo 22-bis che stabilisce quanto segue: "Paragrafo 1°. - I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. "Paragrafo 2°. - Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. "Paragrafo 3°. - Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovi no nella stessa situazione. "Paragrafo 4°. - La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone domiciliate nell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda alle persone domiciliate nel proprio territorio in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. "Paragrafo 5°. - Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da una o piu' persone domiciliate nell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. "Paragrafo 6°. - Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione. "Paragrafo 70. - Le disposizioni dei paragrafi 4° e 5° del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle societa' prelevata in conformita' della legislazione italiana".

Accordo-art. 9

Articolo 9 Il primo comma dell'art. 28 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' modificato come segue: "La presente Convenzione potra' essere estesa integralmente o con le necessarie modifiche, ai Territori francesi d'Oltremare che applicano imposte di natura analoga a quelle per le quali trova applicazione la presente Convenzione".

Accordo-art. 10

Articolo 10 Il paragrafo 20 dell'articolo 29 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' modificato come segue: "La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare di tale scambio, sia agli esercizi sociali aperti nel corso di detto anno. "Tuttavia per quanto riguarda le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per la prima volta ai cespiti che verranno messi in pagamento dopo la scadenza del termine di tre mesi a partire dalla data di detto scambio".

Accordo-art. 11

Articolo 11 Il terzo comma dell'articolo 30 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' modificato come segue: "In questo caso la Convenzione si applichera' per l'ultima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare per la fine del quale la denuncia sara' stata notificata, sia agli esercizi chiusi nel corso di detto anno. "Tuttavia, per le imposte riscosse per ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per l'ultima volta ai cespiti che saranno messi in pagamento non oltre il 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denunzia sara' stata notificata".

Accordo-art. 12

Articolo 12 Il presente Accordo che fara' parte integrante della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' redatto nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Esso sara' soggetto a ratifica e le sue disposizioni entreranno in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma nel piu' breve tempo possibile, nella stessa data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica della Convenzione del 29 ottobre 1958. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Parigi il sei dicembre mille novecento sessantacinque. GIOVANNI FORNARI GILBERT DE CHAMBRUN

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO Al momento di procedere alla firma del presente Accordo concluso in data odierna fra l'Italia e la Francia inteso a modificare ed integrare la Convenzione firmata il 29 ottobre 1958, i plenipotenziari dei due Stati hanno concordato le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante di detta Convenzione. I. I due Stati contraenti si riservano il diritto di considerare, conformemente alle disposizioni della loro rispettiva legislazione interna, come beni immobili, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione, i diritti sociali posseduti dagli associati o azionisti delle societa' che hanno, di fatto, per unico scopo sia la costruzione o l'acquisizione di immobili o di gruppi di immobili in vista della loro suddivisione in frazioni destinate ad essere attribuite ai loro membri in proprieta' o in godimento, sia la gestione di tali immobili o gruppi di immobili cosi' suddivisi. II. Nel caso in cui una delle due Alte Parti Contraenti apportera' modifiche alla sua legislazione fiscale, l'adattamento delle disposizioni della Convenzione verra' effettuato, nello spirito della Convenzione stessa, attraverso Accordi fra i due Stati. Tali Accordi modificativi o complementari formeranno oggetto di scambio di Note per le vie diplomatiche. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri

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