LEGGE 9 agosto 1967, n. 771
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1970. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - TAVIANI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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