DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 773

Type DPR
Publication 1967-07-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237;

Visto l'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, e' sostituito dal seguente: "Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere conformi al modello allegato II-A, per i film di lungometraggio, al modello allegato II-B, per i film di cortometraggio, al modello allegato II-C, per i film di attualita'".

Art. 2

I fogli del pubblico registro cinematografico, compresi i fogli di seguito eventualmente occorrenti per i dati suppletivi e per le annotazioni degli atti riguardanti i singoli film, devono essere impaginati a registro e rilegati in volume, devono essere progressivamente numerati e preventivamente sottoposti al visto dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'atto della apposizione di tale visto, sara' redatto apposito verbale nel quale dovranno essere indicati il tipo e il quantitativo dei fogli sottoposti al visto, con la specifica della numerazione progressiva dei fogli stessi. La Societa' italiana degli Autori ed Editori cura la tenuta di uno schedario, costituito da schede mobili nelle quali vengono trascritti, su copia conforme e aventi il valore risultante dall'art. 30 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, tutti i dati contenuti nei fogli del pubblico registro cinematografico relativi ai singoli film.

Art. 3

I fogli con le indicazioni di cui agli allegati II-A, II-B e II-C, di cui al precedente art. 1, dovranno essere posti in uso dalla Societa' italiana degli Autori ed Editori, per la tenuta del pubblico registro cinematografico, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4

Fino a quando non verranno posti in uso i nuovi fogli in conformita' alle disposizioni del presente decreto, la Societa' italiana degli Autori ed Editori provvedera' ad indicare i dati previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, riportandoli nella parte del registro attualmente in uso riservata alle annotazioni riguardanti i singoli film.

SARAGAT MORO - REALE - PRETI - COLOMBO - GUI - ANDREOTTI - TOLLOY - CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 27. - CARUSO

Allegato II A

ALLEGATO II-A Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) Roma PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II B

ALLEGATO II-B Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) Roma PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II C

ALLEGATO II-C Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) Roma PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO Parte di provvedimento in formato grafico

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