DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 774
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 1 - ultimo comma - della legge 5 novembre 1964, n. 1172; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1967, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, e' autorizzato il prelevamento di lire 200.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 (di nuova istituzione sotto la Rubrica 8ª - Categoria V - Trasferimenti) "Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario. Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
SARAGAT MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 40. - CARUSO
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