DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1967, n. 775
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Il Consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati e' integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica: Istituto nazionale delle assicurazioni; Istituto per la ricostruzione industriale; Istituto nazionale della previdenza sociale; Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie; Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale; Ente delta padano, Ente di sviluppo; Ente di sviluppo in Campania; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo nelle Marche; Ente di sviluppo nell'Umbria; Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo; Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria; Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, Ente di sviluppo; Ente nazionale assistenza lavoratori. Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il Consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi e il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
Art. 2
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi competenti provvederanno a modificare gli statuti degli enti appresso indicati, al fine di inserire nei rispettivi Consigli di amministrazione un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica: Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie; Ente autonomo di gestione per le aziende termali; Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica.
Art. 3
Del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche fa parte il segretario della programmazione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica. Della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare fa parte di diritto il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Art. 4
Alla nomina dei rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica negli organi deliberativi degli enti ed istituti di cui ai precedenti articoli, si procede secondo le norme vigenti per i singoli enti ed istituti, previa designazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Art. 5
I rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica chiamati a far parte degli organi deliberativi di enti ed istituti nella prima applicazione del presente decreto cesseranno dalla carica contemporaneamente agli altri componenti gli organi stessi alla scadenza del normale periodo di durata di questi ultimi.
SARAGAT MORO - PIERACCINI - - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - BO - RESTIVO - MANCINI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 37. - CARUSO
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