DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 785
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania", con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto; Vista la deliberazione 12 dicembre 1966, del Consiglio generale dell'Ente, per la modifica all'art. 15 dello statuto predetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania", con sede in Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718, e' modificato come appresso. L'art. 15 e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Non piu' tardi del 30 ottobre di ciascun anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio generale che li approva e dal parere dell'Assessorato per l'industria e commercio della Regione siciliana, che su di essi dovra' essere sentito, saranno presentati al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 30 aprile, per l'approvazione".
SARAGAT ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 51. - GRECO
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