LEGGE 9 agosto 1967, n. 793
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione-art. I
Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, animati dal desiderio di concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, si sono accordati su quanto segue: Articolo I. (1) Le imposte oggetto della presente Convenzione sono: (a) nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna; (b) in Italia: la imposta di successione e la imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia. (2) La presente Convenzione si estende anche ad ogni altra imposta di carattere sostanzialmente analogo alle imposte di cui al paragrafo (1), che possa essere applicata in Gran Bretagna o in Italia in epoca posteriore alla firma della presente Convenzione.
Convenzione-art. II
Articolo II. (1) Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti: (a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'irlanda del Nord; (b) il termine "Gran Bretagna" designa l'Inghilterra, il Galles e la Scozia; (c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; (d) il termine "territorio", qualora si riferisca a una delle Parti contraenti, designa la Gran Bretagna o l'Italia, a seconda del contesto; (e) il termine "imposta" designa l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna o la imposta sulle successioni e la imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia, a seconda del contesto. (2) (a) Ai fini della presente Convenzione, la questione se una persona era domiciliata al tempo del decesso nel territorio di una delle Parti contraenti sara' determinata secondo la legge vigente in quel territorio. (b) Qualora, secondo le clausole del paragrafo precedente, il defunto sia considerato domiciliato nel territorio di entrambi i Paesi contraenti, questo caso e' risolto secondo le seguenti regole: (i) si considera domiciliato nel territorio del Paese contraente in cui aveva regolare residenza permanente al momento del decesso; se aveva regolare residenza permanente nel territorio di entrambi i Paesi contraenti, e' considerato domiciliato nel territorio del Paese contraente con cui aveva piu' stretti vincoli personali ed economici (centro di interesse vitale); (ii) se il Paese contraente nel cui territorio il defunto aveva il suo centro di interesse vitale non puo' essere determinato, o se il defunto non aveva una regolare residenza permanente nel territorio di nessuno dei Paesi contraenti, e' considerato domiciliato nel territorio del Paese contraente in cui aveva dimora abituale; (iii) se aveva dimora abituale nel territorio di entrambe le Parti contraenti, o di nessuna di esse, e' considerato domiciliato nel Paese di cui aveva la nazionalita'; (iv) se aveva la nazionalita' di entrambi i Paesi contraenti o di nessuno di essi, le autorita' fiscali dei due Paesi decideranno la questione tramite mutuo accordo. (3) Nell'applicazione delle norme della presente Convenzione, da parte di entrambi i Paesi contraenti, ogni termine non altrimenti definito, a meno che il contesto non richieda altrimenti, ha il significato che ha ai sensi della legge sulle imposte oggetto della presente Convenzione, in vigore nel territorio di quel Paese.
Convenzione-art. III
Articolo III. (1) Qualora una persona, al momento del decesso, era domiciliata in qualsiasi parte del territorio di uno dei Paesi contraenti, il luogo in cui ciascun bene e' situato e' determinato, ai fini della imposizione e ai fini dell'articolo V e del credito da accordare secondo l'articolo VI, esclusivamente secondo le norme dell'articolo IV della presente Convenzione. (2) Il paragrafo (1) di quest'articolo si applica se, e solo se, senza tener conto del suddetto articolo IV, (a) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel territorio di ciascun Paese contraente; oppure (b) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel territorio di uno dei Paesi contraenti e, salvo specifiche esenzioni, e' applicata sugli stessi beni anche secondo la legge del territorio dell'altro Stato contraente. (3) Il paragrafo (1) di quest'articolo non e' applicato se, a causa della sua applicazione, derivasse la imposizione, nel territorio di uno degli Stati contraenti, di un bene che, senza tener conto di detto paragrafo, non sarebbe altrimenti soggetto all'imposta in quel territorio.
Convenzione-art. IV
Articolo IV. (1) Gli immobili sono considerati esistenti nel luogo ove si trovano; i diritti o gli interessi (diversi da quelli derivanti da titoli) che costituiscono beni immobili sono considerati esistenti nel luogo in cui si trova l'immobile al quale si riferiscono; la questione se i diritti o gli interessi costituiscano beni immobili e' risolta secondo la legge del luogo dove e' situato l'immobile al quale si riferiscono. (2) I beni mobili (diversi da quelli per cui sono poste in seguito norme specifiche) e i diritti o gli interessi su questi beni (diversi da quelli derivanti da titoli) sono considerati esistenti nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, o, se in transito, nel luogo di destinazione; i biglietti di banca, la carta moneta o altre forme di valuta riconosciute come aventi corso legale nel luogo di emissione, cambiali e paghero' cambiali sono ritenuti beni mobili ai fini di questo paragrafo. (3) I crediti, garantiti o no, escluse le forme di crediti per cui sono poste norme specifiche in altra parte di questo articolo, sono considerati esistenti nel luogo dove il debitore risiedeva al momento della morte del de cuius. (4) I conti bancari sono considerati esistenti nel luogo della succursale in cui era tenuto il conto. (5) I titoli emessi da un Governo, o da una qualunque autorita', pubblica o locale, sono considerati esistenti, se al portatore, nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, e, se iscritti o registrati, nel luogo di iscrizione o di registrazione. (6) Le azioni, le quote di capitale, le obbligazioni di una Societa' (incluse quelle possedute a mezzo di fiduciario, se la proprieta' fiduciaria risulta evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nel luogo dove la Societa' e' stata costituita. (7) La partecipazione in una Societa' di persone e' considerata esistente nel luogo in cui l'impresa era gestita; e se l'impresa era gestita in piu' luoghi, una proporzione adeguata della partecipazione e' considerata esistente in ognuno di questi luoghi. (8) L'avviamento, come elemento attivo di un commercio, impresa o professione e' considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'impresa o la professione cui si riferisce erano gestiti; e se erano gestiti in piu' luoghi, una proporzione adeguata dell'avviamento e' considerata esistente in ognuno di questi luoghi. (9) Le navi, gli aeromobili e le quote relative sono considerati esistenti nel luogo di immatricolazione della nave o dell'aeromobile. (10) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo di registrazione. (11) I diritti d'autore, i diritti o le licenze ad usare qualunque bene coperto dal diritto d'autore, una patente, un marchio di fabbrica o un disegno sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano erano esercitabili. (12) I diritti o gli indennizzi da azioni ex delitto che sopravvivono a beneficio dell'eredita' sono considerati esisenti nel luogo in cui tali diritti o indennizzi sono sorti. (13) Ogni altra proprieta' e' considerata esistente nel luogo in cui il defunto era domiciliato alla data del decesso.
Convenzione-art. V
Articolo V. (1) Nel determinare l'ammontare sul quale dev'essere calcolata l'imposta, sono concesse le deduzioni consentite dalle leggi vigenti nel territorio in cui la imposta e' applicata. (2) Quando la imposta e' applicata nel territorio di uno dei Paesi contraenti sulla successione di una persona che al momento del suo decesso non era domiciliata in nessuna parte di tale territorio, ma era invece domiciliata in qualche parte del territorio dell'altro Stato contraente, non si tiene conto, nel determinare l'ammontare della imposta o dell'aliquota di essa, della proprieta' situata al di fuori del territorio del primo Stato, a meno che questo paragrafo non si riferisca a imposte applicate nel territorio di uno Stato contraente su proprieta' che cadono sotto una disposizione regolata dalla legge di quest'ultimo.
Convenzione-art. VI
Articolo VI. (1) Quando un Paese contraente applica la imposta su beni non situati nel suo territorio, ma in quello dell'altro Paese contraente, il primo Stato concede sullo ammontare della propria imposta (come altrimenti computata) riferibile a tali beni, un credito uguale all'ammontare della imposta applicata nel territorio dell'altro Stato contraente riferibile a tali beni (senza superare l'ammontare della imposta cosi' applicabile). (2) Ai fini di questo articolo, l'ammontare della imposta di uno Stato contraente attribuibile su ogni bene e' accertato dopo aver tenuto conto di ogni credito, concessione o detrazione, o di ogni remissione o riduzione della imposta, che non si riferisca alla imposta pagabile nel territorio dell'altro Stato contraente.
Convenzione-art. VII
Articolo VII Ogni reclamo per un credito o per un rimborso di imposta fondato sulle norme della presente Convenzione, deve essere presentato entro cinque anni dalla data del decesso della persona della cui eredita' si tratta, o, se l'evento per cui la imposta e' pagabile si verifica in data posteriore, entro cinque anni da quella data.
Convenzione-art. VIII
Articolo VIII. (1) Le autorita' fiscali degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali dei Paesi contraenti) necessarie per attuare le clausole della presente Convenzione, o per prevenire le frodi o per applicare le disposizioni di legge contro le evasioni alle imposte oggetto della presente Convenzione. Ogni informazione cosi' scambiata sara' considerata segreta e non sara' rivelata ad alcuna persona non addetta all'Amministrazione, allo accertamento e alla riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che possano rivelare un segreto o processo commerciale. (2) Come e' usato in questo articolo, il termine "autorita' fiscali" significa: (a) nel caso dell'Italia il "Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari"; (b) nel caso della Gran Bretagna: i "Commissioners of Inland Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; (c) nel caso dell'Irlanda del Nord (a cui la presente Convenzione si riferisce nell'articolo X) il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (d) nel caso di tutti i territori a cui la presente Convenzione e' estesa ai sensi dell'articolo IX, le autorita' competenti in quel territorio per l'amministrazione delle imposte oggetto della presente Convenzione.
Convenzione-art. IX
Articolo IX. (1) La presente Convenzione puo' essere estesa, sia nel suo complesso che con modifiche, a ogni territorio per le cui relazioni internazionali sia responsabile il Regno Unito, e che applichi imposte sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione, e ogni estensione del genere decorrera' dalla data e sara' soggetta alle modifiche e condizioni (comprese quelle relative al termine) stabilite e concordate fra i Paesi contraenti con note da scambiarsi a questo proposito. (2) La cessazione della efficacia della presente Convenzione nei confronti del Regno Unito e dell'Italia ai sensi dell'articolo XII varra' per ogni altro territorio a cui la Convenzione fosse estesa con questo articolo, salvo accordi specifici in altro senso, stabiliti fra le Parti contraenti.
Convenzione-art. X
Articolo X. La presente Convenzione si applica all'Irlanda del Nord e alla imposta di successione ivi vigente, come si applica alla, Gran Bretagna e alla imposta di successione ivi vigente, ma puo' avere termine diverso per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, secondo le clausole dell'articolo XII.
Convenzione-art. XI
Articolo XI. (1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sara' applicabile alle successioni di persone decedute a tale data o successivamente.
Convenzione-art. XII
Articolo XII. La presente Convenzione restera' in vigore indefinitamente, ma ciascuno degli Stati contraenti potra', non prima di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla per iscritto all'altro Stato attraverso le vie diplomatiche. In tal caso la Convenzione cessera' di avere efficacia per le successioni di persone morte alla data o dopo la data (non prima del sessantesimo giorno dalla data della notizia scritta) specificata nella denuncia scritta, o, se non e' specificata la data, da o dopo il sessantesimo giorno dopo quello della notizia scritta. A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, a cio' autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Londra, in duplice copia, il 15 febbraio 1966, nelle lingue italiana e inglese, avendo i due testi ugual valore. Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord PADLEY Per il Governo della Repubblica italiana GUIDOTTI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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