DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1967, n. 806
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
L'Istituto Poligrafico dello Stato ha sede in Roma.
Art. 2
I prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti e la tariffa delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vengono determinati dal Provveditore generale dello Stato su richiesta dell'Istituto. I prezzi di vendita e di abbonamento delle predette pubblicazioni sono approvati dal Ministro per il tesoro sentito il Ministro per la grazia e giustizia. L'Istituto provvede alla fornitura e alla spedizione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti agli uffici e organi dello Stato, su autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, che, salvo il caso di uffici o di organi che dispongano di idonei stanziamenti di fondi, ne imputa la spesa sul capitolo di bilancio relativo alle forniture dell'Istituto stesso.
Art. 3
Il Provveditorato generale dello Stato, stabiliti, in applicazione dell'art. 5 della legge, i fabbisogni ordinari e straordinari delle varie Amministrazioni, conferisce all'Istituto le relative commesse, salvo le eccezioni di cui agli articoli 7 e 63 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058. Alla distribuzione delle pubblicazioni ufficiali, stampate in applicazione del primo comma del presente articolo, provvedono, per quanto riguarda i servizi dipendenti, le Amministrazioni interessate. Le richieste per le forniture di carta di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge sono inoltrate all'Istituto tramite il Provveditorato generale dello Stato.
Art. 4
L'Istituto puo' procedere alla stampa, per la vendita, delle pubblicazioni di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge purche' tale attivita' non intralci le produzioni in corso per le Amministrazioni dello Stato. Per l'edizione delle opere previste dal quarto comma del cennato art. 2 della legge si applicano le norme degli articoli 4 e 5 del regio decreto 3 aprile 1928, numero 799. L'Istituto puo', inoltre, essere autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato, sentite, ove occorra, le Amministrazioni interessate, a: 1) vendere le pubblicazioni stampate in applicazione dell'art. 5 della legge e del precedente art. 3. Il costo delle copie vendute sara' versato in conto entrate del Tesoro; 2) procedere, per la vendita, a seguiti di tiratura di dette pubblicazioni. In tal caso l'Istituto concorre proporzionalmente alle spese di composizione; 3) eseguire, per la vendita, ristampe delle pubblicazioni medesime. Quando sia utilizzata la precedente composizione l'Istituto versera' in conto entrate Tesoro una quota di concorso alle spese della composizione stessa da stabilirsi caso per caso. L'attivita' editoriale dell'Istituto conserva la denominazione "Libreria dello Stato".
Art. 5
Le modalita' da seguirsi per gli acquisti dell'Istituto e per i lavori di cui all'art. 3 della legge sono stabilite col regolamento di servizio di cui al n. 1 dell'art. 24 della legge.
Art. 6
La Commissione prevista all'art. 18 della legge determina i tariffari generali delle forniture o i prezzi di singole forniture ordinate all'Istituto dal Provveditorato generale dello Stato per le esigenze delle Amministrazioni statali. Per le Amministrazioni statali autonome che sono rifornite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, la Commissione determina tariffe e prezzi particolari per le singole forniture. Le altre condizioni di dette forniture sono stabilite da apposite convenzioni. Per ogni fornitura richiesta, l'Istituto compila e sottopone all'approvazione del Provveditore generale dello Stato un preventivo di spesa in applicazione delle determinazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. I preventivi potranno essere modificati soltanto in caso di variazione alle commesse. Le variazioni ai tariffari o ai prezzi di cui al primo comma del presente articolo, deliberate dalla Commissione, si applicano alle commesse non consegnate alla data di richiesta della variazione. I preventivi devono corrispondentemente essere variati. Le variazioni delle tariffe di cui al secondo comma sono stabilite entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i fabbisogni. Dette tariffe, nonche' i prezzi stabiliti dalla Commissione per singole commesse, non possono subire variazioni anche se le consegne avvengono negli esercizi successivi a quello per il quale e' stata ordinata la fornitura. Quanto stabilito dai precedenti commi trovera' applicazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
I pagamenti delle rate di cui all'art. 6 della legge sono disposti all'inizio di ciascun trimestre. I rendiconti di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge sono compilati sulla base delle liquidazioni relative ad ogni fornitura le quali devono corrispondere ai preventivi. L'eventuale eccedenza delle anticipazioni rispetto ai rendiconti e' versata al conto dell'entrata del bilancio dello Stato entro dieci giorni dalla approvazione del relativo rendiconto da parte del Ministro per il tesoro.
Art. 8
Sull'attivita' e sull'andamento dell'Istituto il presidente riferisce al Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro per il tesoro sono emanate istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali. Sulla gestione dell'Istituto Poligrafico dello Stato e sui servizi di cui al comma precedente il Provveditore generale dello Stato riferisce al Ministro per il tesoro. La fabbricazione delle carte da avvalorare, dei valori e degli stampati a rigoroso rendiconto viene vigilata e controllata dal personale dei ruoli del Ministero del tesoro assegnato al Provveditorato generale dello Stato e destinato all'Ispettorato carte-valori. Le carte da avvalorare e i valori sono assoggettati al controllo qualitativo e quantitativo. Per gli stampati a rigoroso rendiconto il controllo puo' essere limitato a quello quantitativo da eseguirsi dopo l'applicazione del bollo a secco. Per le contazioni possono essere impiegati idonei mezzi meccanici.
Art. 9
La vigilanza e il controllo dell'Ispettorato carte-valori possono essere svolti anche per le fabbricazioni di carte da avvalorare, di valori o di prodotti similari effettuate dall'Istituto in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge, qualora i committenti ne facciano richiesta. La relativa spesa sara' rimborsata allo Stato mediante versamento in conto entrate Tesoro.
Art. 10
La conservazione e la distribuzione delle carte da avvalorare, dei valori e del materiale da stampa sono effettuate a cura del consegnatario del magazzino del Tesoro al quale l'Istituto deve fornire il personale, i locali e i materiali per la esecuzione del lavoro. Il consegnatario del magazzino del Tesoro dipende dal capo della sezione dell'Ispettorato presso l'officina carte-valori e rende il conto giudiziale della propria gestione a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. L'attivita' del consegnatario e' vigilata da un controllore che dipende direttamente dal capo del servizio Ispettorato carte-valori. Il consegnatario e il controllore sono scelti tra il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro e sono nominati dal Ministro per il tesoro. Le spese derivanti all'Istituto dalla applicazione del primo comma del presente articolo sono anticipate all'inizio di ogni trimestre e conguagliate in base al rendiconto di fine esercizio.
Art. 11
La conservazione e la distribuzione degli stampati a rigoroso rendiconto sono effettuate dal consegnatario dell'apposito magazzino. Per la gestione del predetto magazzino si applicano le stesse norme stabilite per il magazzino del Tesoro dal precedente art. 10.
Art. 12
I capi delle sezioni dell'Ispettorato carte-valori istituite presso le cartiere hanno in consegna il materiale filigranatore e la carta filigranata e ne rendono il conto giudiziale a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 13
Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviato ai consiglieri ed ai revisori effettivi, nonche' al Provveditore generale dello Stato, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e al capo del servizio Ispettorato cartevalori quando ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge, almeno cinque giorni prima della data di adunanza. In caso di urgenza, il termine di convocazione puo' essere ridotto a tre giorni. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il Consiglio sceglie, mediante elezione a scrutinio segreto, i consiglieri di cui alla lettera h) e alla lettera i) dell'art. 10 della legge che, a norma dell'art. 11 della legge stessa, debbono far parte del Comitato esecutivo. Il Consiglio nomina, scegliendolo tra il personale dell'Istituto, il segretario del Consiglio di amministrazione, il quale interviene alle adunanze e ne redige i verbali.
Art. 14
Il Comitato esecutivo e' convocato dal presidente almeno una volta al mese. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviato ai componenti ed ai revisori effettivi, nonche' al Provveditore generale dello Stato, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e al capo del servizio Ispettorato carte valori quando ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge, almeno cinque giorni prima delle adunanze. In caso di urgenza, il termine di convocazione puo' essere ridotto a tre giorni. Per la validita' delle adunanze e' richiesta la presenza e di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il segretario del Consiglio interviene alle sedute e ne redige i verbali.
Art. 15
L'anzianita' da prendere in considerazione per la determinazione del componente del Comitato esecutivo che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e' quella di nomina. In caso di uguale anzianita' sara' considerata l'eta'. L'incarico di sostituire il presidente e' incompatibile col rapporto di lavoro con l'Istituto.
Art. 16
Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e' redatto verbale che, dopo l'approvazione, seduta stante o nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce, e' firmato dal presidente e dal segretario. Anche le deliberazioni del presidente sono annotate in apposito registro firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 17
I due componenti del Collegio dei revisori, uno effettivo e uno supplente, da scegliersi tra il personale dell'Istituto su terne appositamente indicate da ogni organizzazione sindacale a carattere nazionale, devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono avere una anzianita' di servizio non inferiore ai dieci anni. In mancanza delle indicazioni da parte dei sindacati di elementi in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, la scelta e' effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro. Delle riunioni del Collegio dei revisori deve essere informato il magistrato della Corte dei conti incaricato del controllo.
Art. 18
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Provveditore generale dello Stato, determina gli emolumenti da corrispondere a coloro che partecipano all'attivita' degli organi di amministrazione e di revisione elencati nello art. 8 della legge.
SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 62. - GRECO
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