DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 808
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, vistato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 59. - GRECO
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 1
Regolamento per i servizi in economia del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Art. 1. Ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i lavori e le provviste in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile sono eseguiti sotto la diretta responsabilita' dei funzionari incaricati: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) in entrambi i modi e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore, con operai dipendenti dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile, impiegando materiali di proprieta' e mezzi di proprieta' od in uso al predetto Ispettorato. Sono eseguite, altresi', in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna; per esse devono essere richiesti, ove possibile, preventivi con offerte al maggior numero di persone o ditte, salvo che la specialita' della provvista non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti. Sono eseguiti a cottimo fiduciario lavori e provviste affidati direttamente dall'Organo centrale e dai Compartimenti di traffico aereo a persone o ditte. L'esecuzione dei predetti lavori e provviste e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, stabilite dal capitolato generale tecnico per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 367 e delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, fino a quando non sara' emanato l'apposito capitolato generale per i lavori e le provviste dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile. Le contrattazioni relative alla esecuzione dei predetti lavori e provviste devono essere sempre precedute da preventivi 9 progetti esecutivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da infliggere in caso di ritardo, nonche' l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative a regolamentari vigenti, nonche' all'apposito capitolato generale di cui al comma precedente. Deve essere, inoltre, stabilita la facolta' per l'Amministrazione di provvedere ai lavori ed alle provviste a rischio pericolo del cottimista, nonche' di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, quando il predetto cottimista mane ai patti concordati. E' vietato, sotto la personale responsabilita' di chi ne ordina l'esecuzione, suddividere artificiosamente in piu' lotti il lavoro o la provvista che possa considerarsi con carattere unitario.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 2
Art. 2. Puo' essere disposta l'esecuzione in economia a cottimo fiduciario di lavori e provviste relativi ai servizi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile sino all'importo massimo di lire 50.000.000 per i lavori e di L. 10.000.000 per le provviste, quando provate, gravi ragioni di indifferibilita', urgenza ed imprevedibilita', connesse con la sicurezza della navigazione aerea, non consentano il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione. All'esecuzione dei lavori in economia a cottimo fiduciario di cui al comma precedente, si provvede quando si tratti di lavori relativi a riparazioni straordinarie al materiale di volo, alle macchine, agli autoveicoli, ai mezzi speciali, alle imbarcazioni, agli impianti; lavori e prestazioni necessari, a seguito di incidenti aerei, sia per l'espletamento delle relative inchieste, sia per il ripristino di opere aeroportuali e di impianti relativi alla navigazione aerea; lavori riguardanti il recupero, a seguito di eventi dannosi, dei materiali di proprieta' o in uso all'Ispettorato generale della aviazione civile e noleggio dei mezzi all'uopo occorrenti; lavori per l'approvvigionamento dell'acqua, sugli aeroporti civili; lavori per fronteggiare l'immediato pericolo di inondazioni lavori per il prosciugamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali e degli edifici inondati, per i danni causati da frane e per le riparazioni di quelli causati da incendi, agenti atmosferici e tellurici; lavori relativi all'impianto di segnalazioni, fari e fanali, di segnalazioni di ostacoli, di segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna per l'attivita' operativa degli aeroporti; lavori da eseguirsi d'ufficio, a carico dell'interessato inadempiente per l'abbattimento di ostacoli alla navigazione aerea; lavori e provviste riguardanti la manutenzione degli immobili destinati all'esercizio della navigazione aerea; lavori di riparazione e provviste relativi alla conduzione di impianti idrici elettrici, elettronici, di diffusione sonora, di depurazione biologica dei liquami; lavori e provviste per la difesa antimalarica, per la derattizzazione e la disinfestazione degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali. La competenza per i predetti lavori e provviste di importo superiore a L. 1.800.000 e fino ai limiti di somma di cui al primo comma e' attribuita all'Organo centrale, ai sensi dell'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-06-05;438~art6).
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 3
Art. 3. I Compartimenti di traffico aereo, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, dispongono l'esecuzione in economia dei lavori e delle provviste relativi al funzionamento dei servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo e dei campi di fortuna civili demaniali, per un importo non superiore a lire 1.800.000, di cui alla [lettera g) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-06-05;438~art3-letg). La competenza delle Circoscrizioni di aeroporto per l'esecuzione in economia dei lavori di manutenzione ordinaria di immobili, di cui alla lettera e) dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 438 e' limitata ai lavori di importo non superiore a L. 1.200.000, da eseguire soltanto in amministrazione diretta. Occorre pero' la preventiva autorizzazione del Compartimento di traffico aereo quando l'importo dei lavori superi L. 300.000.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 4
Art. 4 Per l'esecuzione dei lavori e delle provviste a cottimo fiduciario devono, ove possibile, essere richiesti preventivi con offerte al maggior numero di persone o ditte, salvo che la specialita' del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 5
Art. 5. Nel caso di ritardo imputabile alla ditta cui e' stata affidata l'esecuzione di lavori o provviste, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, potra' disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista, a spese della ditta medesima, salvo in ogni caso l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 6
Art. 6. I pagamenti dei lavori eseguiti in amministrazione diretta sia dall'Organo centrale che da quelli periferici, vengono effettuati sulla base di liste settimanali degli operai per quanto riguarda la manodopera e di fatture relativamente alle somministrazioni di materiali. Le liste settimanali e le fatture, firmate da chi ha eseguito il lavoro o la somministrazione, devono contenere la dichiarazione del funzionario che ha sorvegliato o diretto l'esecuzione dei lavori e l'impiego dei materiali somministrati, nonche' il visto di chi ha ordinato il lavoro o la somministrazione e di chi ne autorizza il pagamento.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 7
Art. 7. I pagamenti dei lavori e delle provviste eseguiti a cottimo fiduciario, per importi non superiori a L. 1.800.000, vengono effettuati sulla base delle fatture rilasciate dagli assuntori, munite della dichiarazione riguardante la regolare esecuzione dei lavori e delle provviste medesime, apposta dal funzionario al quale e' stato assegnato il relativo incarico. Quando si tratti di provviste di materiali, le fatture devono anche essere corredate dalla dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego; quest'ultima e' limitata ai materiali di consumo il cui importo non superi L. 50.000.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 8
Art. 8. Tutti i lavori e le provviste fatti in economia con il sistema del cottimo fiduciario, quando il loro importo sia superiore a L. 1.800.000, sono soggetti a collaudo, secondo le modalita' di cui appresso, al fine di accertare: 1) se l'opera o la provvista fu eseguita in perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche; 2) se fu eseguita in conformita' del contratto e delle varianti debitamente approvate; 3) se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto; 4) se i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le condizioni stabilite nel contratto. Il collaudo puo' essere parziale o finale. E' parziale quando ha luogo di mano in mano che viene eseguita l'opera. E' finale quando viene effettuato all'atto del compimento dell'opera. Il collaudo parziale non e' ammesso per parti di lavoro o provvista che siano inferiori a 1/5 dell'intero lavoro o provvista. Il collaudo non puo' essere fatto dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori. Il collaudatore redige una relazione e ove l'opera risulti regolarmente eseguita emette il certificato di collaudo. Il collaudo di un lavoro o di una provvista non toglie all'appaltatore le responsabilita' che possano al medesimo derivare dalla legge, dal contratto e da qualsiasi altro atto che tenga luogo di quest'ultimo.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 9
Art. 9. Il pagamento delle spese relative a lavori e provviste eseguite a cottimo fiduciario e di importo superiore a L. 1.800.000, viene effettuato sulla base delle fatture rilasciate dagli assuntori alle quali dovra' essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo parziale o finale con buon esito dei lavori e delle provviste medesime. In ogni caso, al titolo di pagamento dovra' essere unito il documento contenente l'ordinazione motivata da parte del funzionario competente.
Regolamento Ispettorato generale dell'aviazione civile-art. 10
Art. 10. Per il pagamento delle spese relative ai lavori ed alle provviste eseguiti a cottimo fiduciario dall'Organo centrale, si provvede in ogni caso mediante ordinativi diretti sulle Tesorerie. Per quanto riguarda i lavori e le provviste di cui al primo comma del precedente art. 3, i Compartimenti di traffico aereo provvedono al pagamento delle relative spese mediante i fondi loro assegnati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, a termini e con le modalita' previste dalla [legge 17 agosto 1960, n. 908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-08-17;908). Sui titoli di spesa emessi dai Compartimenti di traffico aereo sui fondi di cui al precedente comma, le competenti Ragionerie regionali dello Stato e le Delegazioni regionali della Corte dei conti istituite con [legge 20 dicembre 1961, n. 1345](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345), esercitano le funzioni di controllo previste rispettivamente dall'[art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n. 1544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-30;1544~art15-leta) e dell'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-06-05;438~art5). Le Circoscrizioni di aeroporto provvedono ai pagamenti per i lavori di cui al secondo comma del precedente art. 3, con i fondi che vengono ad essi accreditati dai Compartimenti di traffico aereo ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-06-05;438). Il riscontro ed il controllo sui rendiconti di cui al precedente comma e' esercitato rispettivamente dalle competenti Ragionerie regionali dello Stato e Delegazioni regionali della Corte dei conti, ai sensi dell'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-06-05;438~art5). Visto, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile SCALFARO
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