DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 811

Type DPR
Publication 1967-08-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 112 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche annesso alla Facolta' di lettere e filosofia.

Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche.

Art. 113. - E' istituito presso l'Istituto di filosofia (Facolta' di lettere e filosofia) della Universita' di Bari un "Seminario di studi e ricerche sulla storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche".

Art. 114. - Tale Seminario ha il compito di addestrare giovani laureati e assistenti alle ricerche sulla Storia della scienza, in connessione con la Storia della filosofia.

Il Seminario ha, altresi', il compito di stabilire rapporti di collaborazione tra le Facolta' umanistiche e quelle scientifiche.

Art. 115. - A frequentare il Seminario possono essere ammessi i giovani laureati delle Facolta' di lettere e filosofia, di scienze e di medicina. E' facolta' del Consiglio direttivo di ammettere studiosi di qualsiasi provenienza, che diano garanzia di poter condurre una proficua ricerca sulla Storia della scienza.

Art. 116. - Possono essere ammessi a frequentare il Seminario laureandi che preparino una dissertazione attinente alla Storia delle scienze, provenendo dalle predette Facolta'. Detti giovani saranno indirizzati alla ricerca dai dirigenti del Seminario, e potranno, una volta conseguita la laurea, essere trattenuti e avviati al perfezionamento nella ricerca stessa.

Art. 117. - Il Seminario invitera' a tenere corsi di lezioni e di esercitazioni docenti, studiosi e ricercatori di chiara fama, italiani e stranieri.

Art. 118. - Il Seminario potra' essere finanziato con contributi del C.N.R. o di altri Enti pubblici. Potranno essere istituite borse di studio annuali e pluriennali.

Art. 119. - Il Seminario e' diretto da un Consiglio formato: da un professore titolare (di ruolo o fuori ruolo) di Storia della filosofia, direttore; da un altro professore titolare o incaricato della stessa Facolta' di lettere e filosofia; da due professori titolari o incaricati designati rispettivamente dalle Facolta' di scienze e medicina; da due liberi docenti di Filosofia della scienza o Storia della scienza (o discipline affini) scelti di comune accordo dalle tre Facolta'. Il Consiglio direttivo potra' cooptare docenti e studiosi in numero illimitato.

Art. 120. - Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno un vicedirettore ed un segretario. Le funzioni direttive sono gratuite.

Art. 121. - Qualora i mezzi lo consentano, il Seminario sara' dotato di una biblioteca, di un museo-laboratorio e di un periodico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 79. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 112 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche annesso alla Facolta' di lettere e filosofia. Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche. Art. 113. - E' istituito presso l'Istituto di filosofia (Facolta' di lettere e filosofia) della Universita' di Bari un "Seminario di studi e ricerche sulla storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche". Art. 114. - Tale Seminario ha il compito di addestrare giovani laureati e assistenti alle ricerche sulla Storia della scienza, in connessione con la Storia della filosofia. Il Seminario ha, altresi', il compito di stabilire rapporti di collaborazione tra le Facolta' umanistiche e quelle scientifiche. Art. 115. - A frequentare il Seminario possono essere ammessi i giovani laureati delle Facolta' di lettere e filosofia, di scienze e di medicina. E' facolta' del Consiglio direttivo di ammettere studiosi di qualsiasi provenienza, che diano garanzia di poter condurre una proficua ricerca sulla Storia della scienza. Art. 116. - Possono essere ammessi a frequentare il Seminario laureandi che preparino una dissertazione attinente alla Storia delle scienze, provenendo dalle predette Facolta'. Detti giovani saranno indirizzati alla ricerca dai dirigenti del Seminario, e potranno, una volta conseguita la laurea, essere trattenuti e avviati al perfezionamento nella ricerca stessa. Art. 117. - Il Seminario invitera' a tenere corsi di lezioni e di esercitazioni docenti, studiosi e ricercatori di chiara fama, italiani e stranieri. Art. 118. - Il Seminario potra' essere finanziato con contributi del C.N.R. o di altri Enti pubblici. Potranno essere istituite borse di studio annuali e pluriennali. Art. 119. - Il Seminario e' diretto da un Consiglio formato: da un professore titolare (di ruolo o fuori ruolo) di Storia della filosofia, direttore; da un altro professore titolare o incaricato della stessa Facolta' di lettere e filosofia; da due professori titolari o incaricati designati rispettivamente dalle Facolta' di scienze e medicina; da due liberi docenti di Filosofia della scienza o Storia della scienza (o discipline affini) scelti di comune accordo dalle tre Facolta'. Il Consiglio direttivo potra' cooptare docenti e studiosi in numero illimitato. Art. 120. - Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno un vicedirettore ed un segretario. Le funzioni direttive sono gratuite. Art. 121. - Qualora i mezzi lo consentano, il Seminario sara' dotato di una biblioteca, di un museo-laboratorio e di un periodico.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 79. - GRECO

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