DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 813
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 77, concernente il regolamento generale per la direzione delle scuole di specializzazione della Facolta' di medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore di ciascuna Scuola e' il professore di ruolo o fuori ruolo che copre o che abbia coperto la cattedra da cui prende titolo la Scuola e sede ne e' il relativo Istituto. Nel caso in cui manchi il professore di ruolo o fuori ruolo della disciplina, il direttore sara' scelto dalla Facolta'".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 77. - GRECO
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