DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 819
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 55. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico e indirizzo inorganico chimico-fisico) l'insegnamento di "Spettrochimica" muta denominazione in quello di "Spettroscopia molecolare". Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: Per l'indirizzo organico-biologico: Chimica delle sostanze organiche naturali; Chimica organica applicata; Chimica macromolecolare; Chimica colloidale. Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: Chimica dei composti di coordinazione; Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche; Chimica macromolecolare; Chimica colloidale. Art. 56. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: Chimica macromolecolare; Chimica colloidale. Art. 59. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di: Geometria II (per l'indirizzo matematico); Elettronica applicata (per l'indirizzo applicativo). Art. 66. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica (tab. B) sono aggiunti quelli di: 28) Astrofisica; 29) Astronomia; 30) Cibernetica e teoria dell'informazione; 31) Fisica matematica; 32) Meccanica statistica; 33) Meccanica superiore; 34) Relativita'; 35) Spettroscopia; 36) Teoria dei campi; 37) Termodinamica. Tali insegnamenti si considerano ad indirizzo fisico agli effetti dell'ultimo comma dello stesso art. 66. Art. 67, relativo alla Scuola di specializzazione in Fisica nucleare e' modificato nel senso che gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari con esercitazioni di laboratorio" e "Fisica del neutrone" sono soppressi ed al loro posto vengono inseriti gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari" e "Fisica delle particelle elementari".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 84. - GRECO
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