DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 820
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: 12) Semeiotica chirurgica e metodologia clinica veterinaria; 13) Biochimica applicata; 14) Igiene zootecnica; 15) Istologia ed embriologia veterinaria; 16) Ittiopatologia e igiene dei prodotti della pesca; 17) Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria; 18) Scienza e tecnica della fecondazione artificiale.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 83. - GRECO
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