LEGGE 9 agosto 1967, n. 821
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 10 dicembre 1964.
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