DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1967, n. 838
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto reale 12 gennaio 1933, registrato dalla Corte dei conti il 16 febbraio 1933 al registro n. 4, foglio n. 129, con il quale il Consorzio di irrigazione Brenta, con sede in Cittadella, e' stato riconosciuto ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907;
Vista la domanda 14 novembre 1959, con la quale il presidente del predetto Consorzio ha chiesto la classifica del territorio dell'Ente, della superficie complessiva di ha. 53.755.49.02, fra quelli di bonifica di 2a categoria ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la corografia in scala 1: 250.000 dalla quale risulta indicata in tinta ocra la zona, della superficie di ha. 44.596, non classificata in bonifica e in tinta ocra tratteggiata in verde la zona, di ha. 13.444, gia' classificata di bonifica;
Visto il parere 28 maggio 1960 del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Padova;
Considerato che con decreto del presidente del Magistrato alle acque 10 settembre 1960, n. 17508/1 e' stata disposta la pubblicazione della sopracitata domanda e degli atti ad essa allegati e che contro di essi e' stata presentata l'opposizione 24 ottobre 1960 dei Consorzi di bonifica Bacchiglione Brentella e di miglioramento fondiario Brenta Superiore a destra, come risulta dalla dichiarazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Padova, in data 9 gennaio 1961, n. 397;
Vista l'opposizione 24 ottobre 1960, con la quale vengono manifestate perplessita' sui criteri che verranno seguiti per la classifica di bonifica di comprensori consorziali gia' classificati e sulle garanzie che verranno date qualora si addivenga invece ad una soluzione radicale, sopprimendo e conglobando in un unico Ente tutti gli altri Consorzi che attualmente agiscono sull'intero territorio.
Il Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella fa presente, inoltre, che per la soluzione dei suoi particolari problemi ha gia' in allestimento la progettazione di diversi lavori;
Visto il voto 27 aprile 1961, n. 70, del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque;
Visti i voti 13 ottobre 1961, n. 8 e 25 giugno 1962, n. 12, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le note di assenso 3 maggio 1962, n. 100264, 17 gennaio 1963, n. 146536 e 7 ottobre 1966, n. 150074 del Ministero del tesoro;
Vista la nota di assenso 29 dicembre 1966, n. 1528 del Ministero dei lavori pubblici;
Ritenuto che la sopracitata opposizione puo' essere accolta per quanto concerne l'esclusione del territorio gia' classificato e ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella, riconosciuto di bonifica con decreto presidenziale 19 gennaio 1956, registrato dalla Corte dei conti il 14 marzo 1956 al registro n. 7, foglio n. 179, mentre risulta intempestiva e non pertinente nei riguardi dei compiti e delle attribuzioni tecniche ed amministrative da affidare agli Enti e Consorzi operanti su tutto il territorio da classificare, in quanto; in questa sede, si deve procedere alla classifica in bonifica di un territorio ove si rendono urgenti ed indispensabili onerose opere pubbliche di bonifica ed interventi i quali tutti troveranno la loro precisa definizione ed il loro inquadramento tecnico e finanziario nelle successive fasi di attivita' dell'Ente o degli Enti che saranno investiti delle relative funzioni; che, pertanto, ad avvenuta classifica gli Enti e Consorzi dovranno ad evitare anche sovrapposizioni territoriali e duplicazioni di interventi, formulare concrete proposte circa le sfere di competenza territoriale, i compiti e le attribuzioni tecnico-amministrative da svolgere sul territorio oggetto di classifica;
Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
Per i motivi indicati nelle premesse l'opposizione 24 ottobre 1960 presentata dal Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella e dal Consorzio di miglioramento fondiario Brenta Superiore a destra viene accolta per quanto attiene alla esclusione dalla presente classifica della zona gia' classificata di bonifica e ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e' classificato in comprensorio di bonifica di 2a categoria il territorio della superficie di ha. 44.596 quale risulta indicato in tinta ocra nella corografia in data 14 novembre 1959, in scala 1: 250.000, che munita del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.
SARAGAT RESTIVO - COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 2. - GRECO
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