DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 848
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio sono aggiunti i seguenti: 12) Istituto di storia economica e sociale; 13) Istituto di tecnica industriale e commerciale. Di conseguenza gli articoli da 75 a 87, relativi alla regolamentazione degli Istituti di storia economico-sociale e di tecnica economica aziendale sono soppressi con il relativo spostamento della successiva numerazione, ad eccezione dell'art. 79 che prende il n. 72. Art. 76. - Presso la Facolta' di economia e commercio la biblioteca e' eretta in Istituto. La direzione e' affidata ad un professore di ruolo della Facolta' che verra' nominato, su designazione del Consiglio della stessa, con decreto rettorale, per un periodo di tre anni. Alla biblioteca puo' essere adibito apposito personale a norma di legge. Il funzionamento della biblioteca e i rapporti con gli altri Istituti sono disciplinati da un regolamento emanato dal rettore su proposta del Consiglio di facolta'. Art. 90. - Il quinto comma, dopo gli insegnamenti fondamentali e complementari del corso di laurea in Lettere, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di "Storia medioevale" e di "Storia moderna" sono tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi e' indicato ogni anno il corso che sara' impartito". Art. 91. - E' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in Filosofia aspiranti alla laurea in Lettere sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami: Indirizzo classico: Letteratura italiana - Letteratura latina - Letteratura greca - Storia greca - Glottologia - Archeologia e storia dell'arte greca e romana Un altro insegnamento a scelta dello studente - Prova scritta di traduzione latina".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 102. - GRECO
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