DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 864
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, n. 793, concernente l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Psichiatria" presso l'Universita' di Bologna;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Bologna il 13 giugno 1966 aggiuntivo alla convenzione stipulata il 12 maggio 1966 - approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, n. 793 - con il quale viene soppresso il secondo comma dell'art. 6 della convenzione anzidetta, fermi restando tutti gli altri patti e clausole in essa contenuti.
SARAGAT SCALFARO - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - SPAGNOLLI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 14. GRECO
Atto aggiuntivo per professore di Psichiatria presso facolta' medicina-art. 1
Rep. n. 1041 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Atto aggiuntivo alla convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026, per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di "Psichiatria" presso la Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 13 (tredici) del mese di giugno, alle ore 11,15, 13 giugno 1966, in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni, n. 33, davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' predetta in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario; Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario; si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', nell'adunanza del 28 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A); Vighi avv. Roberto, nato il 7 maggio 1891 a Monaco di Baviera (Germania occidentale) e domiciliato a Bologna, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente della provincia di Bologna, e quindi di legale rappresentante della medesima, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Bologna nella seduta del 3 giugno 1966, con deliberazione n. 532, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 7 giugno 1966 con il n. CS/1905 - Div. San., che, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera B); comparenti tutti della cui personale identita' io, ufficiale rogante sono certo e faccio fede; Premesso che con atto 12 maggio 1966, rep. n. 1026, registrato a Bologna, Atti pubblici, al numero 1226, il 16 maggio 1966, a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio la provincia di Bologna e l'Universita' degli studi di Bologna convennero l'istituzione, presso la Facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita', di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di psichiatria, con il finanziamento da parte della Provincia; che il secondo capoverso dell'art. 6 del predetto atto reca la seguente norma: "Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, a meno che tra la provincia di Bologna e l'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna si addivenga all'accordo di destinare il posto medesimo ad altra materia di insegnamento; che l'Universita' e la Provincia, per il piu' rapido perfezionamento formale dell'istituzione, hanno ora ritenuto di sopprimere il comma predetto e di addivenire pertanto alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026; che il Consiglio provinciale, con deliberazione in data 3 giugno 1966, n. 532, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 7 giugno 1966, con il n. CS./1905, e gia' allegata al presente atto sotto la lettera B), ha deliberato la stipulazione del predetto atto aggiuntivo; che il Consiglio di amministrazione, dell'Universita', nella seduta del 28 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, e' gia' allegato al presente atto sotto la lettera A), ha pure deliberato la stipulazione del predetto atto aggiuntivo; che il Senato accademico e il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, rispettivamente nelle sedute del 23 maggio 1966 e del 6 giugno 1966, i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere C) e D), hanno pure espresso parere favorevole alla stipulazione dell'atto aggiuntivo in parola; le parti tutte come sopra costituite, mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 6 della convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026, e' soppresso e pertanto il testo definitivo dell'articolo stesso risulta ora il seguente: "La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di psichiatria e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza".
Atto aggiuntivo per professore di Psichiatria presso facolta' medicina-art. 2
Art. 2. Il presente atto ha valore ed effetto di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026, stipulata fra l'Universita' degli studi di Bologna e la provincia di Bologna, convenzione che rimane ferma e inalterata in ogni altra sua parte.
Atto aggiuntivo per professore di Psichiatria presso facolta' medicina-art. 3
Art. 3. Il presente atto, che e' stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, e' esente da tassa di registro, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io, ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ai sensi dell'[art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251~art1), e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volonta' dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di numero 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su facciate numero 5 (cinque). F.to Felice BATTAGLIA " avv. Roberto VIGHI " Giovanni Ricci, teste " Adriano FIORE, teste " dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante Registrato a Bologna il 15 giugno 1966, Atti pubblici n. 1524. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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