DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 865
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernenti l'ordinamento degli Uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte; Ritenuta l'opportunita' di determinare le sedi dei predetti Uffici in conformita' del nuovo ordinamento delle Soprintendenze, attuato con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Gli Uffici di esportazione per gli oggetti di antichita' e d'arte di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, hanno sede presso le locali Soprintendenze alle gallerie; gli Uffici di esportazione di Cagliari, Pisa e Trento hanno sede presso le competenti Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie; lo Ufficio di esportazione di Roma ha sede presso la Soprintendenza alle antichita' di Roma I. Le sedi degli Uffici di esportazione per gli oggetti di arte contemporanea, che rilasciano i soli certificati di nulla-osta, sono cosi' fissate: Ancona e Siracusa presso le locali Soprintendenze alle antichita'; Siena presso la Soprintendenza alle gallerie; Bari, Perugia, Sassari, Trieste e Udine presso le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie competenti per territorio. Al funzionamento dell'Ufficio di esportazione per l'arte contemporanea di Livorno e dei servizi per il rilascio del nulla-osta all'esportazione dei marmi lavorati di Carrara e Pietrasanta, prodotti negli stabilimenti locali, provvede la Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Pisa. Dalla Soprintendenza alle gallerie di Palermo dipende l'Ufficio di esportazione per l'arte contemporanea di Messina e dalla Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Trento l'Ufficio di esportazione degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena in Ortisei, prodotti dallo artigianato locale.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 13. - GRECO
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