DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. 889

Type DPR
Publication 1967-07-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 26 ottobre 1952, n. 1463;

Veduta la legge 3 marzo 1960, n. 190;

Veduto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

I posti di ruolo nelle scuole elementari statali per ciechi sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esame.

Art. 2

I Provveditorati agli studi delle Province nelle quali esistono scuole elementari statali per ciechi bandiscono ogni due anni i concorsi per il conferimento dei posti vacanti e di quelli che si renderanno disponibili entro il 10 ottobre successivo.

Art. 3

Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi candidati in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma rilasciato dalla Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi o dall'Istituto in cui detta Scuola e' stata trasformata con la legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 4

Gli esami di concorso constano di due prove; una scritta ed una orale. In ciascuna di tali prove i candidati debbono dimostrare di conoscere oltre al programma di esame stabilito per i concorsi a posti di insegnanti nelle scuole elementari comuni: a) gli elementi dei metodi educativi piu' idonei alla formazione della personalita' ed alla preparazione professionale dei ciechi; b) il pensiero pedagogico degli educatori e degli scrittori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti; c) gli elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi; d) la legislazione speciale in vigore in materia di istruzione, assistenza e lavoro in favore di coloro che sono privi della vista. In particolare i candidati sono tenuti a dare dimostrazione della loro capacita' di leggere e di scrivere in "braille".

Art. 5

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dai provveditori agli studi, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande. Esse sono formate da cinque membri compreso il presidente e saranno cosi' composte: 1) di un docente universitario di discipline pedagogiche e filosofiche o di un preside di istituto magistrale, o di liceo classico o scientifico con funzioni di presidente. In quest'ultimo caso la preferenza deve essere data a chi sia stato preside di istituto magistrale; 2) di due professori di ruolo, uno di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali o che vi abbia insegnato, uno di lettere italiane di istituti di istruzione secondaria superiore; 3) di un direttore delle scuole elementari statali per fanciulli privi della vista e di un insegnante di ruolo nelle scuole stesse che abbia almeno dieci anni di servizio, di cui gli ultimi cinque con qualifica di "ottimo". Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato del Provveditorato agli studi, appartenente alla carriera direttiva.

Art. 6

Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche candidati non ciechi. I posti disponibili sono conferiti, di preferenza, a parita' di merito, ai candidati ciechi.

Art. 7

I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari per ciechi previsti dalla legge 3 marzo 1960, n. 190, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai soli candidati ciechi che siano forniti del diploma di composizione o di musica corale o direzione di coro o di organo o di pianoforte. Gli aspiranti devono essere forniti altresi' del diploma rilasciato dalla Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi di Roma, o dall'Istituto in cui detta scuola e' stata trasformata con la legge 30 dicembre 1960, n. 1734. Per quanto attiene al bando di concorso ed alla determinazione del numero dei posti da conferire si applica l'art. 2 del presente decreto. La Commissione giudicatrice e' cosi' composta: 1) un professore di conservatorio del corso superiore di composizione, con funzione di presidente; 2) un direttore della scuola elementare per ciechi; 3) un professore di musica e canto di ruolo ordinario di un istituto magistrale; 4) un professore di educazione musicale della scuola media per ciechi; 5) un insegnante di musica e canto di r. o. delle scuole elementari per ciechi. L'esame di concorso comprende tre prove dirette ad accertare la preparazione didattica musicale speciale e la preparazione professionale dei candidati. Esso consiste nelle seguenti prove: a) prova scritta su un argomento di didattica della musica applicata nelle scuole elementari per ciechi, da svolgersi sotto forma di composizione letteraria; b) prova pratica, consistente in una lezione assegnata 24 ore prima, riguardante un argomento del programma previsto per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari per ciechi; c) colloquio diretto ad accertare: 1) la preparazione in didattica della musica in generale; 2) la conoscenza dell'arte musicale nei suoi aspetti storico-estetici e fisico-acustici; 3) i principi di psicologia e pedagogia applicati ai minorati della vista. Il programma dettagliato verra' pubblicato nel provvedimento con cui si indicono i concorsi.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento circa gli altri requisiti dei candidati ai concorsi predetti, le cause di esclusione dal concorso, la valutazione dei titoli e tutte le altre modalita' relative alle operazioni di concorso, si applicano le disposizioni sui concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari comuni.

SARAGAT MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 26. - GRECO

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