DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. 905

Type DPR
Publication 1967-02-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596; 11 dicembre 1930, n. 1945;

Veduta la domanda in data 13 settembre 1963, con la quale il presidente dell'Istituto per ciechi "S. Alessio" chiede la trasformazione delle scuole musicali interne;

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di Conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso Comune;

Veduto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta l'annessa convenzione in data 28 settembre 1965 e la relativa modifica in data 21 dicembre 1966;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La Scuola di musica esistente presso l'Istituto "S. Alessio" per ciechi di Roma comprendente le scuole di "Organo e composizione organistica" e di "Pianoforte" nonche' i corsi complementari relativi alle medesime, e' trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica "S. Cecilia" di Roma con annessa scuola media. La trasformazione decorre dal 1 ottobre 1967; dalla stessa data i posti in organico della sezione staccata "S. Alessio" sono stabiliti come, dalla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2

Il presidente dell'Istituto "S. Alessio" per ciechi, di Roma fara' parte del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Roma.

Art. 3

Il personale insegnante di ruolo in servizio presso l'Istituto "S. Alessio" di Roma, e' assunto nei ruoli statali purche' in possesso dei seguenti requisiti: a) sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione di ispezione nominata dal Ministero della pubblica istruzione per accertare i requisiti necessari ai fini della statizzazione dell'Istituto; b) sia provvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento se trattasi di materie letterarie e scientifiche e del titolo specifico richiesto qualora si tratti d'insegnamento di materia artistica; c) occupi cattedra di ruolo prevista dalla tabella organica per esigenze della sezione staccata; d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'eta', che, comunque, non dovra' superare gli anni 70. Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova gia' iniziato. Gli insegnanti che si trovino gia' nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianita' acquisita in servizio di ruolo nell'Istituto per ciechi "S. Alessio". Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 4

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Amministrazione dell'istituto per ciechi "S. Alessio".

Art. 5

Per il funzionamento della sezione staccata "S. Alessio" del Conservatorio di musica di Roma viene stabilita una spesa annua di L. 30 milioni a carico dello Stato di cui L. 26 milioni per retribuzioni al personale e 4 milioni per spese di carattere generale. Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto fanno carico ai fondi stanziati nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6

Il Ministro per la pubblica istruzione e' incaricato della esecuzione del presente decreto.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 31. - GRECO

Tabella A

TABELLA A Pianta organica della sezione staccata del Conservatorio di musica di Roma "S. Alessio" per ciechi Numero Corsi dei posti II Ruolo Organo e composizione organistica.......................... 1 Pianoforte................................................. 1 Bibliotecario.............................................. 1 III Ruolo Teoria, solfeggio e dettato musicale....................... 2 Armonia complementare (Cultura musicale generale).......... 1 Esercitazioni corali....................................... 1 1) applicato di segreteria................................. 1 --- Totale.......... 8 Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Conevenzione-art. 1

Repertorio n. 669269 Convenzione per la trasformazione in sezione di Conservatorio della scuola di musica dell'Istituto dei ciechi "S. Alessio" in Roma. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno di martedi ventotto del mese di settembre (28 settembre 1965) in Roma, via dei Greci n. 18, avanti a me dott. Lodovico Mancini, coadiutore temporaneo giusta delibera del Consiglio notarile di Roma in data 9 luglio 1965 del dott. Guido Schillaci Ventura, notaio in Roma con studio in via del Tritone n. 201, inscritto nel ruolo di questo distretto notarile, assistito dai testimoni a me noti ed idonei nei signori: dott. Camillo Gizzi, nato a Ceccano il 28 dicembre 1920 e domiciliato in Roma, viale Odescalchi n. 38, e rag. Caretta Lorenzo, nato a Leonessa (Rieti) il 25 dicembre 1926, domiciliato in Roma, via Domenico Ragona n. 25. Sono presenti i signori: 1) dott. Belmonte Tommaso, nato a Pietramelara (Caserta) il 17 settembre 1910, domiciliato in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione nella sua qualita' di ispettore generale, ed in rappresentanza del predetto Ministero, autorizzato al presente atto con lettera del Ministero stesso, Ispettorato per l'istruzione artistica, Divisione III - Sezione II - Protocollo n. 4633, del 25 settembre 1965, che qui si allega sotto la lettera "A"; 2) dott. Chiaramonte Epifanio, nato a Palermo il 5 dicembre 1894, domiciliato per la carica in Roma, viale Odescalchi n. 38, quale commissario prefettizio dell'Opera pia "Istituto dei ciechi S. Alessio" in Roma, autorizzato al presente atto con deliberazione n. 25 dell'11 maggio 1965, approvata dall'autorita' tutoria con verbale n. 24539 del 6 luglio 1965, che in copia qui si allega sotto la lettera "B"; 3) maestro Renato Fasano, nato a Napoli il 21 agosto 1902, domiciliato, per la carica, in Roma, via dei Greci n. 18, quale direttore del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" in Roma, autorizzato al presente atto dal Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con lettera protocollo n. 4605, Divisione III, del 24 settembre 1965, che qui si allega sotto la lettera "C". Comparenti della cui identita' personale io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1965 la Scuola di musica dell'Istituto dei ciechi "S. Alessio" in Roma, e' trasformata in sezione del Conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262 per le scuole di "Pianoforte" e di "Organo e composizione organistica". Come tale assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statale, e sara' governata nelle forme e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonche' dalla presente convenzione. La sezione del Conservatorio di musica di "Santa Cecilia" dipende direttamente dal direttore del Conservatorio predetto.

Conevenzione-art. 2

Art. 2. L'Istituto dei ciechi "S. Alessio" in Roma, si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione del Ministero della pubblica istruzione i locali quali risultano dalle piante che qui si allegano sotto le lettere "D" e "E" per farne parte integrante e sostanziale. Qualora, inoltre, a seguito della istituzione della sezione di Conservatorio dovessero verificarsi ulteriori esigenze di locali l'Istituto dovra' destinare altre aule a tale scopo con apposita convenzione aggiuntiva. Si impegna altresi' a provvedere alle relative spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, nonche' a quelle occorrenti per il riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, assicurazione contro incendi, ed a cedere in proprieta' dello Stato tutto il materiale didattico oggi in dotazione alla scuola e cioe' strumenti musicali, archivio, biblioteca in nero e in Braille, mobili, suppellettili di ogni genere di cui all'inventario con annesse parti analitiche, che qui si allegano rispettivamente sotto le lettere "F" e "G" per formarne parte integrante e sostanziale.

Conevenzione-art. 3

Art. 3. Gli alunni della sezione del Conservatorio di musica di" Santa Cecilia" godranno dell'esonero delle tasse scolastiche in conformita' della [legge 9 agosto 1954, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645).

Conevenzione-art. 4

Art. 4. La sezione del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" prevedera', come dalla pianta organica, appresso indicata, sei cattedre di ruolo di insegnamento musicale, oltre ad un posto di ruolo di bibliotecario e ad un posto di ruolo di trascrittore di musica per il sistema Braille. Per la scuola media della sezione del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" si provvedera' a norma dell'[art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art16). Per tutti gli insegnamenti di cui al [regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945), e successive disposizioni, per i quali non sono previsti nella presente convenzione cattedre di ruolo, si provvedera' mediante incarichi.

Conevenzione-art. 5

Art. 5. Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo ordinario della Scuola di musica dell'Istituto "S. Alessio" che si trovi nelle seguenti condizioni: a) che non abbia raggiunto il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo, e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione del personale nei ruoli dello Stato; b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale Scuola di musica dell'Istituto "S. Alessio", per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della sezione del Conservatorio di musica di "Santa Cecilia" e nella scuola media annessa alla sezione stessa; c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione; d) che gli insegnanti di materie letterarie in particolare siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

Conevenzione-art. 6

Art. 6. Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei ruoli secondo le norme di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165), alla [legge 9 ottobre 1942, n. 1328](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1328), ed alla [legge 28 luglio 1961, n. 831](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831); e gli insegnanti ciechi che verranno assunti nei ruoli dello Stato potranno essere utilizzati esclusivamente nelle sezioni di Conservatorio di musica per ciechi. Al personale insegnante all'atto dell'inquadramento, sara' riconosciuto agli effetti della carriera il servizio di ruolo prestato presso la Scuola musicale "S. Alessio" dalla data della loro stessa assunzione in ruolo presso la Scuola musicale dell'Istituto "S. Alessio".

Conevenzione-art. 7

Art. 7. Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze della Scuola musicale dell'Istituto "S. Alessio" le pensioni e le indennita' per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico sulle pensioni, approvato con [regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70) e successive modificazioni e integrazioni.

Conevenzione-art. 8

Art. 8. Gli attuali studenti della Scuola di musica dell'Istituto "S. Alessio" passano a far parte della sezione del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" previo esame di ammissione a norma delle vigenti disposizioni di legge per i Conservatori di musica di Stato e nei modi previsti dalle stesse.

Conevenzione-art. 9

Art. 9. La presente convenzione avra' la durata di 99 (novantanove) anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima della scadenza.

Conevenzione-Pianta organica

PIANTA ORGANICA della sezione del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" (ex Scuola di musica dell'Istituto dei ciechi "S. Alessio" in Roma) N. 1 cattedra di "Organo e composizione organistica". N. 1 cattedra di "Pianoforte". N. 2 cattedre di "Teoria e solfeggio". N. 1 cattedra di "Cultura musicale generale". N. 1 cattedra di "Esercitazioni corali". N. 1 Bibliotecario N. 1 Trascrittore di musica con il sistema Braille. Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza ed invocano i benefici fiscali previsti dalle vigenti leggi. Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me notaio. Scritto da persona di mia fiducia ed a macchina a norma di legge in due fogli per pagine scritte otto meno linee dodici. F.to: Tommaso BELMONTE n. q. " Epifanio CHIARAMONTE n. q. " Renato FASANO n. q. " Camillo GIZZI, teste. " Lorenzo CARETTA, teste. " Not. Lodovico MANCINI, coadiutor e. Registrato a Roma il 18 ottobre 1965, al n. 7665, vol. 510, Atti Pubblici. Esatte L. gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Conevenzione-Atto

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