DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 907
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
La lettera a) dell'art. 12 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e' sostituita come segue: "a) nome, cognome, luogo e data di nascita delle persone fisiche cui deve essere intestata la licenza in proprio; nome, cognome, luogo e data di nascita delle persone fisiche cui la licenza deve essere intestata per conto di Societa' e Consorzi privi di personalita' giuridica, da loro rappresentati, secondo le modalita' e cautele a difesa del monopolio dello Stato stabilite con (decreto del Ministro per le finanze; denominazione e sede delle Societa' dotate di personalita' giuridica".
SARAGAT MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 46. - GRECO
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