DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. 908

Type DPR
Publication 1967-09-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Visto l'atto in data 13 marzo 1967 a rogito del notaio dott. prof.

Carlo Giannattasio, di Genova, con il quale e' stato costituito fra le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova, e ne e' stato formato lo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova e con un fondo di garanzia iniziale di lire 2 miliardi, e ne e' approvato lo statuto, composto di n. 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2

L'Istituto predetto e' autorizzato ad esercitare, nel territorio delle province di Genova, La Spezia, Savona ed Imperia il credito fondiario ed edilizio in conformita' delle disposizioni vigenti in materia.

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 34. - GRECO

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 1

Statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria Art. 1. L'Istituto di credito fondiario della Liguria, costituito ad iniziativa delle Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona, e' Ente morale a carattere consorziale, con personalita' giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformita' delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 2

Art. 2. L'Istituto ha sede in Genova ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle vigenti leggi, nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona. Esso potra' inoltre costituire apposite sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione e attribuita dalla vigente legislazione anche agli Istituti di credito fondiario.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 3

Art. 3. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 4

Art. 4. I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 2 miliardi e sono costituiti da 2.000 quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come appresso: Cassa Risparmio di Genova, quote 1.300 per L. 1.300.000.000 Cassa Risparmio della Spezia, quote 400 per L. 400.000.000 Cassa Risparmio di Savona, quote 300 per L. 300.000.000 ------------- L. 2.000.000.000 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1 miliardo, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all'[art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1). Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, puo' aver luogo previo consenso da concedersi dall'assemblea. La responsabilita' degli Enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 5

Art. 5. I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 31. Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 6

Art. 6. Sono organi dell'Istituto: l'assemblea dei partecipanti; il Consiglio di amministrazione; il Comitato; la Presidenza; il Collegio sindacale; il direttore.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 7

Art. 7. L'assemblea e' costituita dai presidenti, o da chi ne fa le veci, delle Casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne ha la sostituzione, ai sensi del presente statuto.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 8

Art. 8. Spetta all'assemblea: a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti, il Consiglio di amministrazione ed i membri del Collegio sindacale; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli Enti partecipanti o, in sede di aumento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale; f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e dello emolumento da corrispondere ai sindaci; g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 9

Art. 9. L'assemblea ordinaria e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub a), b), e), f), g). Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal Collegio sindacale oppure da Enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto. Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 10

Art. 10. La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli Enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 11

Art. 11. Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano essere ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo c) dell'art. 8 occorre il voto unanime degli Enti partecipanti; per quelle sugli oggetti di cui al punto d) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti b), e), f) e' richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi. Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore dell'istituto, che fungera' da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 12

Art. 12. L'istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sei consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli Enti partecipanti. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori. I membri del Consiglio eletti nel corso di un triennio - per sostituzione od integrazione del numero - decadono dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prendera' la iniziativa per la loro sostituzione. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provochera' la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 13

Art. 13. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 14

Art. 14. Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato - una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede dell'istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 15

Art. 15. Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, puo' provvedere per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'[art. 2386 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2386).

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 16

Art. 16. I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli Enti partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 17

Art. 17. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere fatta telegraficamente. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei consiglieri in carica. Alle adunanze del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 18

Art. 18. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del Comitato; 5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto; 7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinunzia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulle funzioni e competenze del Comitato e sulla nomina dei suoi componenti; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto; 12) sui compiti da attribuire agli Enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 19

Art. 19. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore nella sua qualita' di segretario del Consiglio. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. I membri del Consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 20

Art. 20. Il Comitato e' costituito dal presidente, dal vice presidente, da due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore dell'Istituto. Assistono, con voto consultivo, i direttori generali degli Enti partecipanti o i loro sostituti.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 21

Art. 21. Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal Consiglio di amministrazione. Esso delibera tra l'altro: a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal Consiglio; b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal Consiglio. Il Comitato esprime altresi' il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 22

Art. 22. Il Comitato e' convocato con un biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la riunione puo' essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica. Per la validita' delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre membri. I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; questo ultimo viene designato periodicamente dal Comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli Enti partecipanti.

Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria-art. 23

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