LEGGE 9 ottobre 1967, n. 913
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I quadri: I. - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. - Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali generali del genio navale sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.
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