DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 925
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 25 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 27 ottobre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" presso la Facolta' di magistero dell'Universita' cattolica di Milano.
Art. 2
Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che allo art. 24 e' aggiunto il seguente nuovo comma: Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facolta' di magistero e' aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1967-1968 e per la durata di anni venti, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva".
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente sovventore di cui alla convenzione suindicata, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
Lo stesso art. 24 dello statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" e' modificato nel senso che il posto di ruolo per la cattedra di "Pedagogia" istituito in aggiunta ai posti di ruolo ordinari dall'Associazione educatrice italiana presso la Facolta' di lettere e filosofia a partire dall'anno accademico 1966-67 e' trasferito presso la Facolta' di magistero, fermo restando tutti gli impegni di cui alla convenzione 7 giugno 1960, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1960, n. 1441. Di conseguenza la tabella n. 1 annessa allo statuto (posti di professore di ruolo) viene per quanto riguarda l'organico delle Facolta' di lettere e filosofia e di magistero, cosi' modificata: Facolta' di lettere e filosofia: n. 15 + 2; Facolta' di magistero: n. 10 + 2.
Art. 5
Il numero dei posti di professori di ruolo della Facolta' di magistero viene aumentato da 6 a 10.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 55. - GRECO
Convenzione Universita' del Sacro Cuore e amministrazione provinciale di Milano-art. 1
Repertorio n. 25 Convenzione fra l'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" e Amministrazione provinciale di Milano per la Istituzione di un posto convenzionato di ruolo di "Psicologia dell'eta' evolutiva" presso la Facolta' di magistero. REPUBBLICA ITALIANA L'anno (1966) millenovecentosessantasei, oggi (27) ventisette del mese di ottobre, in Milano, alle ore (16) sedici, in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Guido Rossi, nato a Rovereto il 23 dicembre 1906, residente a Milano, nella mia qualita' di segretario accademico delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 5 luglio 1955 e confermato con decreto del rettore in data 24 agosto 1965, si sono personalmente costituiti i signori: Franceschini prof. Ezio, nato a Vill'Agnedo (Trento) il 25 luglio 1906, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 24 luglio 1966 (all'. 1); Peracchi dott. Erasmo, nato a Milano il 19 luglio 1918, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente dell'Amministrazione provinciale di Milano e in tale sua qualita' avente i poteri per ogni atto. Premesso che lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano nell'ordinamento della Facolta' di magistero comprende fra gli insegnamenti complementari quello della "Psicologia dell'eta' evolutiva"; che l'insegnamento della "Psicologia dell'eta' evolutiva" ha assunto ormai un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina psicologica e che e' di primario interesse, oltre che per la scienza, per gli enti e gli istituti chiamati a svolgere opera educativo-formativa; che l'Amministrazione provinciale di Milano, che da diversi anni ha intrapreso una impegnativa e vasta opera nel settore della selezione dell'infanzia scolare, intende integrare le sue iniziative concorrendo alla costituzione di una cattedra convenzionata di "Psicologia dell'eta' evolutiva", a conclusione e sintesi dell'opera attuata nel settore ed e' venuta quindi nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo di "Psicologia dell'eta' evolutiva"; che la Facolta' di magistero, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, con delibere in data 10 marzo 1966, 21 giugno 1966, 24 luglio 1966, hanno rispettivamente espresso parere favorevole all'istituzione della cattedra di "Psicologia dell'eta' evolutiva", e autorizzata la stipulazione della convenzione relativa; che il Consiglio provinciale di Milano con provvedimento del 15 dicembre 1965 esecutivo, ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento; che le parti contraenti premettono e dichiarano a me segretario rogante che l'art. 4, cosi' come contenuto nello schema di convenzione approvato con deliberazione 15 dicembre 1965 dal Consiglio provinciale di Milano, ed il cui tenore e' il seguente: "Art. 4. - L'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", in Milano, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Psicologia dell'eta' evolutiva". L'Universita' cattolica del Sacro Cuore", in Milano, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma", non ha ragione di essere applicato ne' formulato nell'istrumento odierno, essendo l'inserzione di esso frutto di un malinteso, perche' lo stipendio dovuto al titolare del posto di ruolo di cui si tratta, cosi' come il fondo di previdenza per lui costituito, non sono a carico dello Stato, bensi' della stessa Universita' cattolica del "Sacro Cuore". In luogo dell'art. 4 dello schema saranno quindi, nel presente rogito, riportati dei puntini. Tutto cio' premesso tra l'Amministrazione provinciale di Milano, rappresentata dal suo presidente dott. Erasmo Peracchi e l'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" nella persona del suo rettore prof. Ezio Franceschini Si stipula e si conviene quanto segue Art. 1. L'Amministrazione provinciale di Milano affinche' presso la Facolta' di magistero dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", in Milano, venga attuato l'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" s'impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione Universita' del Sacro Cuore e amministrazione provinciale di Milano-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", in Milano, in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione Universita' del Sacro Cuore e amministrazione provinciale di Milano-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportano maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Milano si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione Universita' del Sacro Cuore e amministrazione provinciale di Milano-art. 4
Art. 4. ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
Convenzione Universita' del Sacro Cuore e amministrazione provinciale di Milano-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di "Psicologia dell'eta' evolutiva" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione Universita' del Sacro Cuore e amministrazione provinciale di Milano-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in esso previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione Universita' del Sacro Cuore e amministrazione provinciale di Milano-art. 7
Art. 6. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' e' esente da ogni tassa a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti. L'atto consta di due fogli scritti su sette facciate intere e numero 13 righe dell'ottava facciata. FRANCESCHINI prof. Ezio PERACCHI dott. Erasmo ROSSI dott. Guido, rogante Registrato a Milano il 21 novembre 1966, al n. 5518/1, volume 15. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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