DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967, n. 927

Type DPR
Publication 1967-09-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di istituire una tassa di compensazione all'importazione di solfuro di carbonio;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Dal 10 agosto 1967 fino al 31 ottobre 1967, all'importazione di solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale n. 28.15-B) e' dovuta una tassa di compensazione dell'importo di lire 2992 per tonnellata di prodotto.

Art. 2

La tassa di cui al precedente articolo e' riscossa dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio e si applica nei confronti delle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, e nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea soltanto nel caso in cui lo Stato membro non applichi tale tassa all'esportazione. Qualora gli Stati membri della Comunita' Economica Europea applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nel precedente articolo, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sara' commisurato alla differenza tra la misura indicata nell'articolo stesso e quella riscossa da detti Stati.

Art. 3

Le somme introitate in conseguenza della tassa di compensazione affluiranno nel capitolo n. 1455 istituito - per memoria - nello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1967, avente la seguente denominazione: "Diritti di compensazione autorizzati ai sensi degli articoli 226 e 235 del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea". Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 65. - GRECO

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