DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 929
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1956, n. 91, con il quale e' stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi; Tenuto conto che il transito di confine di Fusine Laghi, fuori esercizio sin dal periodo bellico, non e' contemplato dai vigenti accordi italo-jugoslavi; Ritenuta l'opportunita' di procedere allo smantellamento della linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi-confine, ad eccezione del tratto da Tarvisio C.le alla progressiva chilometrica 1 + 570, il cui mantenimento e' necessario per esigenze dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta: E' soppresso il tratto della linea ferroviaria Tarvisio C.le-Fusine Laghi-Confine Italo Jugoslavo, dalla progressiva km. 1 + 570 al confine stesso.
SARAGAT MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 59. - GRECO
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