LEGGE 6 ottobre 1967, n. 942

Type Legge
Publication 1967-10-06
Ultimo aggiornamento 1967-11-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza: 1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio; 2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali; 3) ai genitori; 4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali. In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1967 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE

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