LEGGE 9 ottobre 1967, n. 953

Type Legge
Publication 1967-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.

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