LEGGE 9 ottobre 1967, n. 953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.
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