LEGGE 29 settembre 1967, n. 954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla convenzione stipulata il 26 maggio 1949 tra la stessa, il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano quale gestore ex legge del FIM, è regolato mediante compensazione in conto degli utili dello esercizio 1967. Art. 2. L'incremento degli utili conseguente alla operazione di cui al precedente articolo è devoluto dalla Cassa depositi e prestiti interamente allo Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 settembre 1967 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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