LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.