LEGGE 9 ottobre 1967, n. 959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, è elevato da lire 60 milioni a lire 112 milioni. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119.
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