LEGGE 9 ottobre 1967, n. 961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti. Le aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.
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