LEGGE 17 ottobre 1967, n. 964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi. La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.
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