LEGGE 17 ottobre 1967, n. 965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 100 giornaliere.
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