LEGGE 9 ottobre 1967, n. 972

Type Legge
Publication 1967-10-09
Ultimo aggiornamento 1967-11-21
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125, fermi restando i poteri di vigilanza da parte del Ministero della sanità, sono stabilite la pianta organica e le tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti Istituti. Il trattamento economico e normativo di detto personale dovrà essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)