LEGGE 9 ottobre 1967, n. 972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125, fermi restando i poteri di vigilanza da parte del Ministero della sanità, sono stabilite la pianta organica e le tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti Istituti. Il trattamento economico e normativo di detto personale dovrà essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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