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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 975

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968. Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche.