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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 976

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, stabilito con la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, a lire 600 milioni.