LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Type Legge
Publication 1967-10-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge. Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per "adolescenti" si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

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