LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge. Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per "adolescenti" si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.
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