DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 981
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Viste le istanze del presidente dell'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia, rispettivamente in data 9 gennaio 1964 e 29 ottobre 1966; Viste le relazioni delle Commissioni tecnico-amministrative incaricate dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1966-67 le Scuole di oboe e di corno presso lo Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 81. - GRECO
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