DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. 986
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1233, concernente lo ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 397, concernente il nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile; Decreta: E' approvato l'annesso statuto del Consorzio per lo ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, composto di venti articoli, vistato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - MANCINI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 108. - GRECO
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 1
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia-Marghera Art. 1. Il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera istituito con la legge 2 marzo 1963, n. 397, e' ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro. Il Consorzio ha sede in Venezia.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 2
Art. 2. Detto Consorzio, ai sensi della [legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397), sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla [legge 20 ottobre 1960, n. 1233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233), subentrando nel patrimonio e nella totalita' dei rapporti giuridici e di fatto facenti capo a quest'ultimo sia verso i terzi che verso gli enti partecipanti, con le facolta' ed i poteri previsti dalla ricordata legge istitutiva 2 marzo 1963, n. 397.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 3
Art. 3. Fanno parte del Consorzio: la provincia di Venezia; il comune di Venezia; il comune di Mira; la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia; il Provveditorato al porto di Venezia. Possono chiedere di essere ammessi al Consorzio quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 4
Art. 4. Il Consorzio ha la durata di anni 35 dall'approvazione del presente statuto.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 5
Art. 5. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera ed in particolare di: a) predisporre il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento di cui all'[art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art1), nonche' i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge e sottoporli alle approvazioni di legge; b) acquisire le aree e gli specchi d'acqua di cui all'[art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art4), e di prenderne possesso, salva la retrocessione allo Stato delle aree di cui all'ultimo comma di detto art. 4; c) provvedere alle espropriazioni per pubblica utilita', e all'acquisto di aree da utilizzare per lo sviluppo e l'ampliamento del porto, a niente degli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art4) e [5 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art5); d) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree; e) procedere direttamente alla cessione delle aree sulla base di programmi di cui all'[art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art8); f) svolgere e promuovere ogni attivita' che possa essere utile per lo sviluppo del porto e della zona industriale per il conseguimento di tutti i fini assegnati al Consorzio dalla [legge 2 marzo 1963 n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397).
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 6
Art. 6. Il patrimonio del Consorzio e' inizialmente di L. 16.000.000, suddiviso nelle seguenti quote di partecipazione: Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia... 6 quote da 1.000.000 = L. 6.000.000 Comune di Venezia... 3 quote da 1.000.000 = " 3.000.000 Comune di Mira...... 3 quote da 1.000.000 = " 3.000.000 Provveditorato al porto di Venezia......... 1 quota da 1.000.000 = " 1.000.000 Provincia di Venezia 3 quote da 1.000.000 = " 3.000.000 ---------- L. 16.000.000 ---------- I Comuni che potranno essere ammessi ai sensi dell'[art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art6), parteciperanno ciascuno al patrimonio del Consorzio con un massimo di 3 quote da 1 milione di lire ciascuna. I partecipanti al Consorzio hanno assunto ed assumono i seguenti impegni: 1) La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia: 35 annualita' posticipate di L. 60.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla [legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art4). 2) Il comune di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla [legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art4); 3) La provincia di Venezia: 35 annualita' posticipate di L. 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla [legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art4). 4) il comune di Mira: 35 annualita' posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 10 luglio 1963, come previsto dalla [legge 2 marzo 1963, n. 397, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art6). 5) Il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualita' posticipate di L. 10.000.000 con decorrenza 1959, come previsto dalla [legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art4). I Comuni che saranno ulteriormente ammessi al Consorzio dovranno assumere l'impegno di contribuzione alle spese con annualita' di L. 10.000.000 per ciascuna quota sottoscritta per un totale di 35 annualita', da versarsi in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione per le annualita' dal 1963 alla data dell'ammissione stessa e posticipatamente per le annualita' successive.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 7
Art. 7. Le entrate del Consorzio sono costituite: a) dalle contribuzioni degli enti consorziati; b) dalle somme ricavate dalle vendite e dai canoni per la concessione in locazione ed in uso di aree, immobili ed impianti; c) dai proventi della gestione dei vari servizi e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio; d) dai contributi dello Stato e di altri enti; e) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di enti sia di privati; f) dell'importo ricavato dalla accensione di mutui e altresi' dalla emissione di prestiti obbligazionari di cui all'[art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art11), o da altre operazioni finanziarie; g) da contributi di miglioria di cui all'[art. 11 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art11); h) da proventi derivanti dall'amministrazione di fondi di cui alle precedenti lettere.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 8
Art. 8. Sono organi del Consorzio: il Consiglio di amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori. Il Consiglio puo' nominare nel suo seno un Comitato esecutivo.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione, che ha il compito di reggere il Consorzio e' composto di 21 membri di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 nominati dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato su teme di candidati designati dalle organizzazioni di datori di lavoro piu' rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; 2 nominati dallo stesso Ministro su terne di candidati designati dalle organizzazioni dei lavoratori piu' rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; il presidente del Magistrato alle Acque, membro di diritto. I membri predetti potranno essere scelti anche tra elementi estranei alle singole Amministrazioni proponenti. Fanno parte del Consiglio di amministrazione anche i rappresentanti dei Comuni che saranno ammessi al Consorzio successivamente alla costituzione dello stesso ai sensi dell'[art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art6), in ragione di un consigliere per ogni quota sottoscritta. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili. Essi restano comunque in carica fino alla loro sostituzione per fine di mandato. Si deve provvedere inoltre alla loro sostituzione in caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di sopravvenuta incompatibilita'. Il consigliere, che per tre volte consecutive non partecipa alle adunanze senza giustificato motivo, decade dalla carica.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 10
Art. 10. Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri direttivi e deliberativi necessari per la gestione del Consorzio e per il conseguimento dei suoi scopi. Spetta in particolare al Consiglio: 1) deliberare in ordine ai compiti e alle attribuzioni di cui alla [legge 20 ottobre 1960, n. 1233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233), non modificati dalle disposizioni di legge successive; 2) adottare il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento, nonche' approvare i piani di massima e i relativi progetti esecutivi ai sensi dell'[art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art2), e sottoporli alle approvazioni di legge; 3) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi; 4) approvare i piani tecnici e finanziari delle opere; 5) deliberare le operazioni di finanziamento cui il Consorzio debba ricorrere; 6) deliberare in ordine agli espropri e relativi piani, in conformita' alle disposizioni degli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art3) e [7 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art7), e degli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art7) e [8 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art8); 7) deliberare i programmi di utilizzazione delle aree e le condizioni generali per la loro cessione, secondo i criteri orientativi di preferenza di cui all'[art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art8); 8) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, dei servizi, e del personale del Consorzio, e il relativo trattamento economico; 9) nominare in relazione ai detti regolamenti i dirigenti, gli impiegati e i dipendenti del Consorzio; 10) deliberare sulle liti attive e passive; 11) ratificare gli atti adottati nei casi di assoluta urgenza dal presidente o dal vice presidente o eventualmente dal Comitato esecutivo; 12) deliberare sull'esecuzione di lavori e di operazioni affidate al Consorzio, su acquisti e vendite e retrocessioni, sull'accensione di mutui e loro eventuale riscatto, sull'accensione e cancellazione di ipoteche e su quanto occorra al regolare funzionamento del Consorzio in relazione alle sue finalita'; 13) nominare il presidente, il vice presidente ed eventualmente il Comitato esecutivo. Quando sia stato nominato il Comitato esecutivo il vice presidente e' eletto tra i membri di detto organo; 14) delegare propri poteri al presidente; 15) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio presentate da quei Comuni della provincia di Venezia che abbiano comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 11
Art. 11. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede consorziale almeno 6 volte l'anno ad intervalli non superiori al trimestre ed inoltre deve riunirsi a domanda di sei consiglieri o del Collegio dei revisori. La convocazione vicine indetta con lettera raccomandata dal presidente, recapitata almeno 4 giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e revisore. La lettera indichera' la data e l'ora nonche' l'ordine del giorno della seduta. In caso di urgenza la convocazione potra' essere effettuata almeno 24 ore prima dell'adunanza con telegramma o lettera a mano. Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei consiglieri compreso il presidente. In mancanza del presidente, presiede il vice presidente e in assenza anche di quest'ultimo presiede il consigliere piu' anziano di eta'. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. Per la delega dei poteri di cui al n. 14) dell'art. 10 e' prescritta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Ogni deliberazione e' fatta constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 12
Art. 12. Il presidente del Consorzio e il vice presidente sono eletti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti degli enti sottoscrittori. Egli rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e vigila sull'attivita' del Consorzio in ogni settore. Il presidente adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento ordinario degli organi e degli uffici del Consorzio, propone al Consiglio i provvedimenti di competenza di questo e ne cura la esecuzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, nel caso che questo venga nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8, ed esercita le altre funzioni delegategli dal Consiglio. Per lo studio di particolari questioni puo' proporre al Consiglio o al Comitato esecutivo, qualora questo sia stato nominato, l'istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro. Non potranno comunque essere delegate dal Consiglio le facolta' di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) (per quanto riguarda la nomina dei dirigenti) 11), 13), 14) e 15) dell'art. 10. In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente. Il presidente, e in caso di sua assenza o di riconosciuto impedimento il vice presidente, potra' adottare provvedimenti di assoluta urgenza indispensabili per l'attivita' del Consorzio e dovra' sottoporli entro 8 giorni dalla ratifica del Consiglio ai sensi dell'art. 10, n. 11. Il presidente puo' anche delegare al vice presidente la firma.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 13
Art. 13. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 il Comitato esecutivo e' nominato nel suo seno dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte 7 consiglieri fra i quali il presidente del Consorzio. Dei 7 membri: 2 dovranno essere rappresentanti della Camera di commercio, 1 del comune di Venezia, 1 del comune di Mira, 1 della provincia di Venezia, 1 il rappresentante del Provveditorato al porto. Il settimo membro dovra' essere rappresentante di enti sottoscrittori e qualora vengano ammessi ai Consorzi altri Comuni dovra' essere scelto tra i rappresentanti degli enti locali. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il presidente del Magistrato alle acque, che parte di diritto del Consiglio di amministrazione, ha la facolta' di assistere ai lavori del Comitato esecutivo e di presentare proposte e svolgere osservazioni. Il Comitato esecutivo viene convocato normalmente una volta al mese nelle forme previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 14
Art. 14. Il Comitato esecutivo: presenta proposte sulle questioni di competenza del Consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di assoluta urgenza, che dovranno essere sottoposti entro i giorni alla ratifica del Consiglio ai sensi del n. 11) dell'art. 10; esegue per incarico del Consiglio di amministrazione e del presidente l'istruttoria di particolari questioni, anche istituendo Commissioni, Sottocomitati o Gruppi di lavoro, coadiuvando il presidente stesso nell'esercizio delle funzioni che gli siano delegate dal Consiglio ai sensi dei numeri 9), 10) e 12) dell'art. 10.
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera-art. 15
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