LEGGE 10 novembre 1967, n. 1001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
ha seguente legge:
Art. 1
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967.
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