DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 1002

Type DPR
Publication 1967-07-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e modificato con il proprio decreto 29 luglio 1949, n. 652; Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, contenenti norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'ente predetto che, per effetto dello art. 1 della legge medesima, ha assunto la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Vista la istanza in data 31 ottobre 1966, con la quale il presidente dell'ENPAIA ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 9, ultimo comma, della legge sopra richiamata; Viste le deliberazioni assunte in data 26 settembre 1966 e 1 luglio 1967 dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAIA per la revisione dello statuto dello Ente; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, composto di 15 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

SARAGAT Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 109. - GRECO

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 1

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 26 settembre 1966 e modificato nella riunione del 1 luglio 1967 Art. 1. L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - E.N.P.A.I.A. - disciplinato dalla legge 29 novembre 1962, n. 1655, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'Ente ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 2

Art. 2. L'Ente, in applicazione della [legge 29 novembre 1962, n. 1655](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655), ha lo scopo di attuare, secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti di esecuzione, le seguenti forme di previdenza: 1) assicurazione contro le malattie, le cui prestazioni sono estese ai familiari viventi a carico degli assicurati; 2) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali; 3) trattamento di previdenza; 4) accantonamento delle indennita' di anzianita'. I regolamenti di esecuzione, approvati a norma dell'art. 8, stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'erogazione delle prestazioni nonche' la misura ed i limiti delle prestazioni stesse. L'Ente, inoltre, provvede: a) all'assistenza contro le malattie dei pensionati ex dirigenti ed impiegati dell'agricoltura, ai sensi dell'[art. 8 della legge 29 novembre 1962, n. 1655](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art8), e secondo le norme contenute nella [legge 4 agosto 1955, n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-08-04;692), e successive modificazioni; b) al trattamento economico delle lavoratrici gestanti e puerpere con qualifica di dirigenti e di impiegate dell'agricoltura, ai sensi della [legge 9 gennaio 1963, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7) e secondo le norme contenute nella [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) e nel regolamento di esecuzione approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-05-21;568). L'Ente adempie, altresi', a tutti i compiti che ad esso siano attribuiti da disposizioni di legge e di regolamenti e puo' provvedere all'attuazione di: A) gestioni a carattere assistenziale e previdenziale, promosse dal Consiglio di amministrazione che ne delibera anche i relativi ordinamenti; B) iniziative nel campo della prevenzione e della profilassi contro le malattie degli assicurati e dei loro familiari, entro i limiti delle somme disponibili di bilancio, destinate a tale scopo con deliberazione del Consiglio di amministrazione. L'istituzione delle gestioni di cui alla precedente lettera A) ed i relativi ordinamenti sono sottoposti, congiuntamente, alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 3

Art. 3. Ai sensi dell'[art. 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art3), e con le limitazioni ivi previste, sono assicurati presso l'Ente per le forme di previdenza e di assistenza di cui all'art. 2 del presente statuto, i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d'ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio, che prestano opera retribuita alle dipendenze: a) degli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle Societa', dei Consorzi e degli Enti che esercitano attivita' agricola o attivita' comunque connesse, dei proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, dei datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura; b) degli Istituti, degli Enti e delle Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'[art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-10-31;1304~art7); c) dei Consorzi di miglioramento fondiario e dei Consorzi di irrigazione; d) dei Consorzi di bonifica, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali ed al trattamento di previdenza, di cui al punto 2) e rispettivamente al punto 3) dell'art. 2; e) delle Aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dipendenti con mansioni di dirigenti; f) degli Enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende agricole dagli Enti stessi esercitate.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 4

Art. 4. Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio dei sindaci.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 5

Art. 5. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Ente; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'organo stesso; d) firma gli atti ed i documenti che importano impegno per l'Ente. Il presidente, per i casi di assenza o di impedimento, puo' delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio di amministrazione espressamente indicato nella delega.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 6

Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) sei rappresentanti degli impiegati assicurati; b) un rappresentante dei dirigenti assicurati; c) cinque rappresentanti dei datori di lavoro; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) un rappresentante del personale dell'Ente. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dalle associazioni sindacali di categoria rispettivamente piu' rappresentative a base nazionale. Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facolta' di provvedere direttamente in loro sostituzione. Il rappresentante di cui alla lettera e) e' designato dal personale dell'Ente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione. Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti, o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi e, comunque, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Alla convocazione provvede il presidente mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, della ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso potra' essere risolto a tre giorni. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti. Per le modifiche delle norme statutarie e' richiesto il voto favorevole d) almeno due terzi dei componenti. Ogni componenti ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del presidente. Alle sedute del Consiglio intervengono i sindaci dell'Ente, che debbono sempre essere invitati.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 8

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e da' le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente stesso. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione: 1) deliberare lo statuto dell'Ente e le relative modifiche; 2) deliberare i regolamenti delle forme di previdenza e di assistenza gestite dall'Ente e le relative modifiche; 3) deliberare, non oltre il 30 giugno di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo dell'Ente, come pure sulla misura degli accantonamenti per i fondi di cui all'art. 14; 4) deliberare, non oltre il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'Ente; 5) nominare il direttore generale dell'Ente; 6) deliberare il regolamento organico del personale dello Ente e le sue modifiche, nonche' il trattamento giuridico ed economico del direttore generale; 7) fissare i criteri di graduazione delle sanzioni civili in relazione alla durata dei ritardi nel versamento dei contributi; 8) deliberare il regolamento amministrativo dell'Ente; 9) deliberare il piano tecnico - da valere per il quadriennio di durata in carica - per l'impiego dei capitali disponibili, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15; 10) deliberare in merito alla costruzione ed all'acquisto dei beni immobili, all'alienazione, alla permuta ed alla eventuale trasformazione dei beni stessi, come pure in merito alle richieste di mutui fruttiferi ipotecari; 11) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente; 12) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal presidente, anche su richiesta preventivamente formulata da un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio dei sindaci; 13) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di Commissioni consultive, nominarne i componenti, determinando le materie di competenza. Lo statuto dell'Ente e le relative modifiche di cui al punto 1) sono rimessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione a norma dell'[art. 9 della legge 29 novembre 1962, n. 1655](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art9). Le deliberazioni di cui ai punti 2) e 9) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quella di cui al punto 5) e' approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; quelle di cui al punto 6) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 9

Art. 9. Il Collegio dei sindaci e' composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; uno in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a base nazionale. Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facolta' di provvedere direttamente in loro sostituzione. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute negli [articoli 2403 e seguenti del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. In particolare, spetta al Collegio dei sindaci: 1) rivedere e controllare le scritture contabili; 2) effettuare ispezioni e riscontri di cassa; 3) rivedere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione. Nei casi di decadenza, a norma dell'[art. 2404 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2404), di dimissioni e in ogni altro caso, si seguono, in quanto applicabili, le norme previste dal precedente art. 6 per i consiglieri di amministrazione.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 10

Art. 10. Il direttore generale e' a capo di tutti i servizi ed uffici dell'Ente, ne regola il normale funzionamento e promuove i provvedimenti opportuni per la migliore organizzazione dei servizi stessi; sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina e provvede alla assegnazione di esso nei vari uffici; propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente; cura l'esecuzione delle disposizioni di legge e delle deliberazioni dei vari organi dell'Ente; esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo statuto, dal regolamento organico del personale, dal presidente e dal Consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione; fa parte delle Commissioni di cui all'art. 8 e riferisce altresi' annualmente in sede di bilancio preventivo e di conto consuntivo sull'andamento tecnico ed amministrativo delle gestioni dell'Ente.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 11

Art. 11. I verbali del Consiglio di amministrazione, trascritti a macchina e raccolti in volumi, sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui e' affidato l'incarico, con delibera del presidente, di svolgere le mansioni di segretario del Consiglio medesimo.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 12

Art. 12. Costituiscono entrate dell'Ente: a) i contributi ed i proventi delle sanzioni; b) gli interessi e le rendite del patrimonio e dei fondi dell'Ente; c) le somme incassate per lasciti, per donazioni, per elargizioni, per proventi straordinari e in generale per atti di liberalita'; d) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso dell'Ente. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione, approvati nei termini di cui all'art. 8 e corredati della relazione tecnica ed amministrativa del direttore generale nonche' della relazione del Collegio dei sindaci, debbono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dalla data della delibera di approvazione.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 13

Art. 13. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, e donazioni o per qualunque altro titolo, vengono in possesso dell'Ente; b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 14

Art. 14. Per le forme di previdenza e di assistenza gestite dallo Ente che non importino l'accantonamento di riserve tecniche e' costituito un "fondo di garanzia". La misura degli accantonamenti per il fondo di cui al precedente comma e' stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di conto consuntivo.

Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione deliberato il 26 settembre 1996-art. 15

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