DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1020

Type DPR
Publication 1967-10-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 6 maggio 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "chirurgia plastica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione noti sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 144. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un oisto di professore facolta' medicina e chirurgia Padova-art. 1

Repert. n. 1218 Convenzione per la Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova per l'insegnamento della chirurgia plastica. L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), questo giorno 6 (sei) del mese di maggio, nella sede del rettorato dell'Universita' di Padova (via VIII febbraio n. 9), innanzi a me dottor Pier Giovanni Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori: Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria; Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi: da una parte il prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'Universita' stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche; dall'altra parte il sig. dott. Gustavo Protti, nato a Longarone (BL) il 4 dicembre 1910, presidente e legale rappresentante della Banca antoniana di Padova, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della banca stessa con deliberazione del 13 aprile 1967, che in estratto autentico si allega. Premesso che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova da due anni e' impartito per incarico l'insegnamento complementare di chirurgia plastica; che l'importanza assunta da tale disciplina specialistica e' andata progressivamente crescendo in campo pratico, scientifico e didattico; che esistono cattedre riservate alla materia presso altre universita' italiane; che l'ospedale civile di Padova acconsente a mettere a disposizione del nuovo istituto clinico i locali adibiti a sede della divisione di chirurgia plastica, con annessi servizi operatori, laboratori, ambulatori, ecc.; che la Banca antoniana di Padova, al fine di consentire che l'insegnamento della chirurgia plastica sia impartito da un professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova e' venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta; che la facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa, tutto cio' premesso tra la Banca antoniana di Padova, rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Padova nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue; Art. 1. L'ente Banca antoniana di Padova, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova venga attuato l'insegnamento di chirurgia plastica, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% del contributo di cui alla lett. a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un oisto di professore facolta' medicina e chirurgia Padova-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1, nell'importo che sara' dall'universita' di volta in volta annualmente precisato in rapporto al trattamento del professore in carica, saranno versati all'universita' medesima in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un oisto di professore facolta' medicina e chirurgia Padova-art. 3

Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'ente Banca antoniana di Padova si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore di professori universitari, l'ente Banca antoniana di Padova si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lett. b): L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un oisto di professore facolta' medicina e chirurgia Padova-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di chirurgia plastica. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un oisto di professore facolta' medicina e chirurgia Padova-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di chirurgia plastica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un oisto di professore facolta' medicina e chirurgia Padova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse di bollo, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe ventidue della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano, perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita' di Padova Guido FERRO Il presidente della Banca antoniana dott. Gustavo PROTTI Dott. Sergio BRUZZO, teste Dott. Giovanni ORGANO, teste; Dott. Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante. Registrato a Padova il 9 maggio 1967, Atti privati, vol. 507/2 esatte lire: esente Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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