DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1045

Type DPR
Publication 1967-07-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 30 ottobre 4930, n. 1859, e successive modificazioni;

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova "A. Baratono", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 545, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 614;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' e dell'Istituto universitario anzidetti, intesi ad ottenere la trasformazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "A. Baratono", in Facolta' di magistero dell'Universita' di Genova;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 12 maggio 1967 tra l'Universita' degli studi di Genova, il Comune e l'Istituto universitario pareggiato di magistero "A. Baratono" di Genova per il mantenimento della Facolta' di magistero. E' altresi' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in data 30 giugno 1967.

Art. 2

A decorrere dall'anno accademico 1967-68 l'Istituto universitario pareggiato "A. Baratono" e' trasformato in Facolta' di magistero dell'Universita' di Genova.

Art. 3

Per tale Facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) otto posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; b) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.

Art. 4

Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato per la parte concernente le norme della Facolta' di magistero, come risulta dal testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5

A decorrere dal 10 novembre 1967 l'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova e' soppresso. Dalla stessa data i professori e gli assistenti di ruolo dell'Istituto sono assegnati al ruolo dei professori e degli assistenti della Facolta' di magistero dell'Universita' di Genova. I concorsi gia' banditi per i posti di assistente del soppresso Istituto sono validi per i posti assegnati alla Facolta'.

Art. 6

Gli studenti del soppresso Istituto universitario di magistero di Genova passano di diritto alla Facolta' di magistero istituita nell'Universita' degli studi di Genova, presso la quale si inizieranno o continueranno gli esami di concorso per l'ammissione e gli esami di profitto, promozione e diploma della sessione autunnale, indetti o iniziati presso il soppresso Istituto.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 140. - GRECO

Allegato 1

FACOLTA' DI MAGISTERO Lo statuto dell'Universita' di Genova e' modificato como appresso: Art. 1. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "L'Universita' di Genova comprende le seguenti Facolta': Facolta' di giurisprudenza; Facolta' di economia e commercio; Facolta' di lettere e filosofia; Facolta' di magistero; Facolta' di medicina e chirurgia; Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Facolta' di farmacia; Facolta' di ingegneria; Facolta' di architettura (limitatamente al biennio)". Dopo l'art. 43 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla Facolta' di magistero. Art. 44. - La Facolta' di magistero dell'Universita' di Genova conferisce le lauree e il diploma seguenti: a) Laurea in materie letterarie; b) Laurea in pedagogia; c) Laurea in lingue e letterature straniere; d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Gli articoli 14, 15 dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato "A. Baratono" di Genova relativi all'ordinamento degli studi, passano con i numeri 45, 46, 47 e 48 a far parto dello statuto dell'Universita' di Genova per la Facolta' di magistero. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 1

Repertorio n. 173 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA REPUBBLICA ITALIANA Convenzione con il comune di Genova e l'istituto universitario di magistero pareggiato "Adelchi Baratono" di Genova per il funzionamento di una istituenda Facolta' di magistero presso l'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 12 del mese di maggio, in Genova, presso la sede dell'Universita' degli studi, davanti a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, funzionario delegato - con decreto rettorale n. 8 del 21 luglio 1951 - a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Genova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; alla presenza dei testi a me noti e idonei a termini di legge: prof. Maria Patrone nata Bugiardini, nata a Cupramarittima, assessore alla pubblica istruzione del comune di Genova; prof. Francesco Borlandi, nato a Pavia, presidente della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Genova; si sono personalmente costituiti i signori: prof. Girolamo Orestano, nato a Palermo il 7 agosto 1905, domiciliato in Genova, per gli effetti della carica in via Balbi 5, il quale interviene al presente atto quale rettore dell'Universita' degli studi di Genova e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 maggio 1967, che si allega al presente atto perche' ne faccia parte integrante quale all. A); dott. ing. Augusto Pedulla', nato a Genova l'8 giugno 1916, domiciliato in Genova, per gli effetti della carica in via Garibaldi 9, il quale interviene al presente atto nella sua duplice qualita' di sindaco del comune di Genova, in legale rappresentanza del Comune stesso, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 563 del 13 aprile 1967, superiormente approvata dalla Commissione centrale della finanza locale in seduta del giorno 11 maggio 1967 senza condizioni, e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova, in legale rappresentanza dell'Istituto stesso, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 17 aprile 1967 che si allegano al presente atto, come parti integranti, rispettivamente quali allegato B) e C); persone della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo. I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale Premesso a) che il vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e il regolamento successivo, approvato con regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni e aggiunte, espressamente prevedono l'istituzione, presso le Universita', delle Facolta' di magistero; b) che, per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facolta' di magistero, e che infatti tale modifica e' gia' in corso; c) che, per il funzionamento di detta Facolta', e' prevista l'assegnazione di posti di professore di ruolo e di assistenti di ruolo nel nuovo piano di finanziamento della scuola; d) che il Senato accademico dell'Universita' di Genova, nella adunanza del giorno 19 aprile 1967, ha espresso, con vivo compia cimento, parere favorevole all'istituzione presso l'Universita' degli studi di Genova di una Facolta' di magistero, con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero, accogliendo i voti espressi dall'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova, al fine di entrare a far parte dell'Universita', come Facolta' di magistero, cessando di funzionare come Istituto libero; e) che il comune di Genova, con la gia' citata deliberazione del 13 aprile 1967, n. 563, ha assunto l'impegno di concedere alla Universita' degli studi di Genova un contributo annuo di lire 40.000.000 (diconsi lire quarantamilioni), per spese generali di funzionamento, nonche' di cedere e trasferire in proprieta' alla Universita' l'edificio in cui ha sede attualmente l'istituto universitario pareggiato di Magistero " Adelchi Baratono" di Genova con il terreno adiacente, e che l'istituto stesso, con la gia' citata deliberazione del Consiglio di amministrazione n. I del 17 aprile 1967, ha assunto l'impegno di cedere e trasferire in proprieta' all'Universita' tutto il materiale esistente nel detto Istituto; f) che il comune di Genova, con la medesima deliberazione n. 563 del 13 aprile 1967, ha assunto inoltre l'impegno di versare direttamente e annualmente allo Stato la somma di L. 10.000.00 (diconsi lire diecimilioni), quale contributo alla spesa che lo Stato dovra' sostenere per la retribuzione degli incarichi di insegnamento della istituenda Facolta' di magistero; g) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova ha deliberato, con suo atto gia' citato dell'8 maggio 1967, di approvare lo schema di convenzione all'uopo elaborato; h) che l'Universita' degli studi di Genova ha adottato, per la prevista istituzione della Facolta' di magistero, le necessarie proposte di modifica del proprio statuto, con deliberazione del Senato accademico in data 19 aprile 1967, e del Consiglio di amministrazione in data 8 maggio 1967, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione; tutto cio' premesso, detti signori, con le rispettive qualifiche, convengono e stipulano quanto appresso in previsione della istituzione, presso l'Universita' degli studi di Genova, della Facolta' di magistero. Art. 1. A decorrere dalla data dalla quale verra' istituita presso l'Universita' degli studi di Genova una Facolta' di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero, il comune di Genova si impegna a corrispondere un contributo annuo, per spese generali di funzionamento, di lire 40.000.000 (diconsi lire quarantamilioni).

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 2

Art. 2. In dipendenza di quanto sopra, il dott. ing. Augusto Pedulla', sindaco del comune di Genova, in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere, annualmente, all'Universita' degli studi di Genova, per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire 40.000.000 (diconsi lire quarantamilioni).

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 3

Art. 3. Dalla stessa data l'Amministrazione comunale di Genova si obbliga a trasferire in proprieta' all'Universita' l'edificio in cui ha sede attualmente l'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono", in Genova, corso Montegrappa 39, con l'annesso terreno di cui alla pianta allegata alla presente convenzione, di cui fa parte integrante (alt. D), nonche' il materiale di sua proprieta' esistente nell'istituto.

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 4

Art. 4. L'istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova, sempre dalla data dell'istituzione della Facolta' di magistero presso l'Universita' degli studi di Genova, si obbliga a cedere e trasferire in proprieta' all'Universita' tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, ecc.) esistente nell'Istituto ed elencato nell'apposito inventario, che, pur non essendo allegato a questo atto, le parti dichiarano di ben conoscere e di richiamare qui punito per punto perche' ne formi, ove occorra, parte integrante, sostanziale e vera e propria dispositiva del presente atto.

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 5

Art. 5. L'Amministrazione comunale si impegna a trasferire all'Universita' degli studi di Genova il fondo autonomo costituito per le pensioni dei professori di ruolo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova, nell'ammontare capitalizzato alla data dell'istituzione, presso l'Universita' degli studi di Genova, della Facolta' di magistero, e costituito da: a) quote trattenute sugli stipendi dei professori (4,80-i%); b) quote accantonate dal Magistero sugli stipendi (20,20%1); e) assegnazioni straordinarie del Magistero; d) interessi capitalizzati. Il detto fondo e' attualmente costituito presso la Tesoreria dell'Istituto - Banco di Napoli, su conto corrente vincolato al tasso del 4%. Ove il detto fondo autonomo come sopra costituito non risulti sufficiente in vista dei versamenti da effettuarsi dall'Universita' degli studi di Genova, a niente del successivo art. 6, il comune di Genova si impegna ad integrare il detto fondo sino a concorrenza delle somme all'uopo necessarie.

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 6

Art. 6. L'Universita' degli studi di Genova si impegna ed obbliga, in rapporto al servizio prestato presso l'Istituto universitario di magistero "Adelchi Baratono" di Genova dai professori di ruolo del detto Istituto, a versare allo Stato il fondo di cui al precedente art. 5 nei limiti necessari affinche' lo Stato provveda al trattamento di cessazione dal servizio spettante ai detti professori.

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 7

Art. 7. In aggiunta al contributo di cui agli articoli 10 e 20, e con effetto dalla data di istituzione della Facolta' di magistero, il dott. ing. Augusto Pedulla', sindaco di Genova, in rappresentanza del medesimo, si obbliga a versare, per tutta la durata della presente convenzione, direttamente e annualmente allo Stato, la somma di lire 10.000.000 (diconsi lire diecimilioni), a titolo di contributo alla spesa che lo Stato dovra' sostenere per la retribuzione degli incarichi di insegnamento della Facolta' di magistero.

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 8

Art. 8. I contributi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 70 saranno versati dal comune di Genova rispettivamente all'Universita' di Genova e allo Stato, anticipatamente, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 9

Art. 9. Il personale a contratto addetto alla biblioteca in servizio presso l'istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova, e retribuito sul bilancio di detto Istituto, sara' fatto cessare e liquidato a cura dell'Istituto, e quindi riassunto dall'Universita' in qualita' di avventizio in posizione analoga a quella rivestita presso l'istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono".

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 10

Art. 10. A partire dall'anno accademico in cui sara' istituita la Facolta' di magistero presso l'Universita' di Genova, le tasse, soprattasse e contributi a carico degli studenti frequentanti detta Facolta' affluiranno al bilancio dell'Universita' di Genova.

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 11

Art. 11. Sempre dalla data dell'istituzione della Facolta' di magistero, saranno posti a disposizione della Amministrazione comunale gli impiegati e i salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dal Comune che prestano servizio presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono".

Convenzione tra comune di Genova e l'istituto Universitario Adelchi Baratono-art. 12

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