DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1967, n. 1046

Type DPR
Publication 1967-11-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 10 agosto 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "anestesiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 2. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 1

N. 175 di repertorio Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "anestesiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantasette, a questo di dieci del mese di agosto nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta universita', e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta universita' alla stipulazione del presente alto, con delibera del 20 giugno 1967; avv. Francesco Cattanei, da Genova, nella sua qualita' di presidente dell'Amministrazione provinciale di Genova, espressamente delegato dalla giunta provinciale alla stipulazione del presente atto, con delibera n. 22022 del 27 luglio 1967, approvata dalla giunta provinciale-amministrativa in seduta del 9 agosto 1967, col n. 2214; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, premesso che l'Amministrazione provinciale di Genova, in considerazione della grande importanza che le specializzazioni di anestesiologia e di rianimazione hanno assunto sotto il profilo medico, umano, economico e sociale, al fine di rendere possibile la formazione di un corpo medico e di un corpo infermieristico specializzato, nonche' l'aggiornamento per i medici pratici nello intento di agevolare la divulgazione delle conoscenze e delle tecniche agli studenti di medicina e a tutte quelle categorie di persone che si prestano abitualmente per i primi soccorsi, ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per la istituzione ed il mantenimento di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "anestesiologia", il cui programma abbraccia anche il corso di "rianimazione"; che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Genova, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni rispettivamente del 20 marzo, 16 maggio e 20 giugno 1967 hanno approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento dell'"anestesiologia"; tutto cio' premesso, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione provinciale di Genova, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova venga attuato l'insegnamento di "anestesiologia" si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (lire un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro ii mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1), sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso che siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Genova si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Genova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "anestesiologia" L'Universita' di Genova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di "anestesiologia" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 7

Art. 7. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di cinque facciate e diciassette righe di questa facciata, viene letto dai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: prof. Girolamo ORESTANO, in detta qualita' avv. Francesco CATTANEI dott. Mario ALBURNO, rogante Atti pubblici Genova. Registrato gratis il 17 agosto 1967. Mod. 71/M.E., n. 5991. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica l Ministro per la pubblica istruzione GUI

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