DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1053
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di "organizzazione aziendale". Nello stesso corso di laurea insegnamento di "economia e finanza delle imprese di assicurazione" e' soppresso.
Art. 20. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio sono aggiunti quelli di:
"Istituto di diritto del lavoro";
"Istituto di geografia economica".
Nello stesso elenco gli istituti di matematica per la ricerca operativa, che e' diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di matematica generale e "istituto di finanza" mutano denominazione in quelli di "istituto di matematica per la ricerca operativa" e "istituto di scienze finanziarie".
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
anestesiologia;
audiologia;
chemioterapia;
gerontologia e geriatria;
immunologia;
neuro-chirurgia;
patologia ostetrica e ginecologica;
tecnica e diagnostica istopatologica;
virologia.
Art. 37. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
"istituto di istologia ed embriologia generale".
Art. 44 , relativo agli istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' modificato nel senso che l'istituto di antropologia e' soppresso ed in sua sostituzione e' istituito l'istituto di genetica.
Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura e' aggiunto quello di: "sociologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 146. - GRECO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di "organizzazione aziendale". Nello stesso corso di laurea insegnamento di "economia e finanza delle imprese di assicurazione" e' soppresso. Art. 20. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio sono aggiunti quelli di: "Istituto di diritto del lavoro"; "Istituto di geografia economica". Nello stesso elenco gli istituti di matematica per la ricerca operativa, che e' diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di matematica generale e "istituto di finanza" mutano denominazione in quelli di "istituto di matematica per la ricerca operativa" e "istituto di scienze finanziarie". Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: anestesiologia; audiologia; chemioterapia; gerontologia e geriatria; immunologia; neuro-chirurgia; patologia ostetrica e ginecologica; tecnica e diagnostica istopatologica; virologia. Art. 37. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "istituto di istologia ed embriologia generale". Art. 44, relativo agli istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' modificato nel senso che l'istituto di antropologia e' soppresso ed in sua sostituzione e' istituito l'istituto di genetica. Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura e' aggiunto quello di: "sociologia".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 146. - GRECO
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